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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2505
Incorporazione di società interamente possedute

(1)

Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo ...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2504 quinquies . (Incorporazione di società interamente possedute). Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501 bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli articoli 2501 quater e 2501 quinquies».

(2)

Le parole: «le disposizioni dell'articolo 2501 ter e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell'articolo 2501 septies, primo comma, numeri 1 e 2» sono state così sostituite dalle parole: «le disposizioni dell'articolo 2501 ter, terzo e quarto comma, nonchè, quanto alla società incorporante, quelle dell'articolo 2501 septies» dall'art. 1, comma 7, lett. a), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

(3)

Le parole: «o dalla pubblicazione» sono state inserite dall'art. 1, comma 7, lett. b), del D.L.vo 22 giugno 2012, n. 123.

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