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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2519
Norme applicabili

(1)

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L'atto...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2516. (Norme applicabili). Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali».

(2)

A norma dell'art. un, comma 2, lett. a), del D.M. 8 agosto 2024 (G.U. Serie gen. - n. 245 del 18 ottobre 2024), il valore dell'attivo dello stato patrimoniale di cui a questo comma, è stato elevato ad euro 1.438.000.

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