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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 390
Rinuncia

La parte può rinunciare al ricorso principale (360) o incidentale (371) finché non sia cominciata la relazione...

Note:
(1)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 28, lett. m), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(2)

Le originarie parole: «o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375» sono state sostituite dalle parole «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380 ter» dall'art. 75, comma 1, lett. c), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98. Successivamente tali parole sono state così ulteriormente sostituite dalle attuali: «o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380 ter» dall'art. 1 bis, comma 1, lett. h), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 254 del 29 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. m), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Si riporta il testo precedente:

«L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.».

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