Dal 1° settembre 2022, per ricorrere al lavoro agile sarà necessario stipulare un accordo individuale tra le parti. Inoltre, il datore di lavoro dovrà comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile (senza la necessità di allegare l'accordo, che rimane comunque imprescindibile).
Con Notizia del 26 agosto 2022, il Ministero del Lavoro precisa che la comunicazione telematica allo stesso deve essere effettuata dai datori di lavoro entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo individuale e che, in sede di prima applicazione delle nuove modalità, tale obbligo potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Come si ricorderà (cfr. Aggiornamento