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Instaurazione del rapporto Lavoratori stranieri
Assunzione lavoratori extraUE residenti all'estero
di Centro Studi Normativa del Lavoro

I cittadini di Paesi extraUE possono accedere al mercato del lavoro italiano dall'estero:

  • nell'ambito delle quote di ingresso stabilite con il cd. Decreto flussi;
  • al di fuori delle quote stabilite dal cd. Decreto flussi per alcuni casi particolari di ingresso (artt. 27 e seguenti del D.Lgs n. 286/1998). 

Concentrandoci sul primo caso, al fine di avviare al lavoro uno straniero extraUE, che al momento di presentazione dell'istanza è residente all'estero, il datore di lavoro deve procedere con una specifica richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione (SUI)

Il DPCM 29 dicembre 2022 ha previsto un ulteriore adempimento per i datori di lavoro richiedenti un lavoratore straniero residente all'estero: prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico, gli stessi devono verificare presso il Centro per l'Impiego competente l'eventuale disponibilità in Italia di lavoratori con le caratteristiche desiderate.
Vediamo ora nel dettaglio la procedura da seguire. Infine porremo l'attenzione sui casi particolari di ingresso.
Richiesta preventiva di personale

La verifica dell'eventuale disponibilità in Italia di personale va effettuata, da parte del datore di lavoro interessato, tramite la presentazione del modello di richiesta di personale predisposto dal Ministero del Lavoro, allegato alla Circolare congiunta del 24 ottobre 2024.
Si può poi procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta solo se:

  • il Centro per l'impiego competente non comunica la disponibilità di lavoratori presenti in Italia entro 8 giorni dalla richiesta del datore di lavoro (art. 1, comma 1, DL n. 145/2024);
  • il datore di lavoro ritiene non idoneo il lavoratore selezionato dal Centro per l'impiego competente;
  • si verifica la mancata presentazione del lavoratore indicato dal Centro per l'impiego competente al colloquio di selezione del datore di lavoro (salvo giustificato motivo), decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

L'indisponibilità deve risultare da una certificazione sottoscritta dal datore di lavoro da allegare all'istanza di nulla osta al lavoro. L'autocertificazione da utilizzare è stata fornita con Circolare congiunta del 24 ottobre 2024

attenzione

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro per l'ingresso di lavoratori stagionali, nei settori agricolo e turistico-alberghiero, né per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato i percorsi di formazione all'estero. 

Nulla osta al lavoro
Lo Sportello Unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla osta sia stata presentata allo Sportello Unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo SUI ricevente la trasmetterà a quello competente, dandone comunicazione al datore di lavoro.

2025: I LIMITI AL NUMERO DELLE RICHIESTE

attenzione

Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote:

  • per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo;
  • per lavoro subordinato stagionale.

Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite:

  • organizzazioni datoriali di categoria di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. n. 286/1998;
  • soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 12/1979, che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa.

L'individuazione numerica e le modalità di accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni datoriali saranno definite con apposita circolare interministeriale.

documentazione

La documentazione necessaria ai fini del rilascio delle abilitazioni deve essere trasmessa allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
I documenti da presentare sono i seguenti:
  • richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
  • idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
  • proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni;
  • dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
  • asseverazione di cui all'articolo 24-bis del D.Lgs n. 286/1998, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata (analizzata nel dettaglio nei paragrafi successivi);
  • domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali. L'indirizzo pec deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del codice civile per tutte le comunicazioni che gli perverranno da parte dello Sportello Unico.
All'istanza di nulla osta vanno allegate alcune autocertificazioni:
  1. autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;
  2. autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
  3. autocertificazione dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro richiesto (si veda il precedente paragrafo "Richiesta di personale").  

Richiesta nominativa o numerica di nulla osta

In alternativa alla richiesta nominativa, il datore di lavoro può procedere con una richiesta numerica. In questo caso il lavoratore sarà individuato nelle liste di collocamento dei consolati italiani all'estero.
Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali. 
La richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere:
  • le generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
  • le generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero (per quanto riguarda la richiesta nominativa); mentre nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
  • il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno;
  • l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1 del regolamento attuativo, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro (documentazione sulla sistemazione alloggiativa fornita dei requisiti di abitabilità e d'idoneità igienico-sanitaria);
  • l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Proposta di contratto di soggiorno

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