

L'
Di assoluta rilevanza per i datori di lavoro risultano essere:
- l'obbligo generalizzato, con decorrenza 1° luglio 2024, di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- l'esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all'agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate di importo complessivamente superiore a 100.000 euro;
- il posticipo dei termini di decorrenza della possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL.
L'Agenzia delle Entrate, pertanto, conferma che, a decorrere dalla data odierna del 1° luglio, è necessario avvalersi dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia stessa (Entratel e Fisconline) ogniqualvolta nel Mod. F24 vi siano compensazioni, comprese quelle di crediti INPS e INAIL.
Riguardo al posticipo dei termini di decorrenza della possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL, l'Amministrazione finanziaria conferma, inoltre, che per l'attuazione di tale disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2024, si rende necessaria l'adozione di provvedimenti, anche in maniera progressiva, da parte di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.