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1 luglio 2024
Compensazioni di crediti INPS e INAIL in F24: la Circolare dell'AdE

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16 del 28 giugno 2024, fornisce le indicazione operative in relazione alle modifiche, introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e dal DL n. 39/2024, alle procedure di compensazione di crediti tramite Mod. F24.
Di assoluta rilevanza per i datori di lavoro risultano essere:

  • l'obbligo generalizzato, con decorrenza 1° luglio 2024, di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
  • l'esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all'agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate di importo complessivamente superiore a 100.000 euro;
  • il posticipo dei termini di decorrenza della possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL.

L'Agenzia delle Entrate, pertanto, conferma che, a decorrere dalla data odierna del 1° luglio, è necessario avvalersi dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia stessa (Entratel e Fisconline) ogniqualvolta nel Mod. F24 vi siano compensazioni, comprese quelle di crediti INPS e INAIL.
Riguardo al posticipo dei termini di decorrenza della possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL, l'Amministrazione finanziaria conferma, inoltre, che per l'attuazione di tale disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2024, si rende necessaria l'adozione di provvedimenti, anche in maniera progressiva, da parte di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.