

Le casse previdenziali privatizzate non possono imporre contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati. Questo è quanto ha affermato la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 9688 del 14 aprile 2025. La controversia vedeva contrapposti la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti e un pensionato a questa iscritto. Sulla questione la Suprema Corte ha ribadito che gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, pur con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio, provvedimenti che impongano trattenute su trattamenti pensionistici già determinati. Il contributo di solidarietà, secondo la Corte, non può essere ricondotto a un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte ai sensi dell'art. 23 Cost., la cui introduzione è riservata esclusivamente al Legislatore.