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Somministrazione di lavoro
di Centro Studi Normativa del Lavoro
La somministrazione di lavoro si caratterizza per lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto, imprenditore o non imprenditore, che ne utilizza la prestazione per soddisfare le sue esigenze produttive. In altri termini, il lavoratore, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la sua attività sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice.  
Fonti normative
La somministrazione di lavoro è disciplinata:
  • dal D.Lgs n. 81/2015 (artt. da 30 a 40), per quanto concerne la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro;
  • dal D.Lgs n. 276/2003 (per la parte ancora vigente) in relazione alla disciplina della società di somministrazione.
Caratteristiche distintive
L'istituto della somministrazione di lavoro è contraddistinto da una struttura trilaterale del rapporto, ovvero dalla presenza contemporanea di tre soggetti: 
  • l'impresa somministratrice;
  • il lavoratore
  • l'impresa utilizzatrice.
Nella somministrazione di lavoro, dunque, l'attività lavorativa viene svolta dal lavoratore, dipendente dell'impresa somministratrice, nell'interesse di un altro soggetto (impresa utilizzatrice), imprenditore o non imprenditore, che ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive. 
Il lavoratore, quindi, pur essendo formalmente assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice. 
Diversi sono, ovviamente, i rapporti che intercorrono tra i tre soggetti che intervengono nella somministrazione:
  • tra l'impresa utilizzatrice e l'impresa somministratrice viene stipulato un contratto commerciale di somministrazione di lavoro;
  • tra il lavoratore e l'impresa di somministrazione viene sottoscritto un contratto di lavoro, in forza del quale il lavoratore, assunto dall'agenzia di somministrazione, viene inviato (cd. missione) presso l'impresa utilizzatrice perché svolga la sua prestazione d'opera.
Soggetti legittimati alla somministrazione
Ai sensi dell'art. 30, D.Lgs n. 81/2015, il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Impresa utilizzatrice

Per quanto riguarda il soggetto utilizzatore non sono previste particolari limitazioni. L'utilizzatore, infatti, può essere sia un soggetto privato, sia una pubblica amministrazione, fermo restando che in quest'ultimo caso può essere utilizzata solamente la forma della somministrazione a tempo determinato. Non è, quindi, necessaria la qualifica di imprenditore.

Impresa somministratrice

L'impresa somministratrice deve essere appositamente autorizzata a svolgere tale attività dallo Stato italiano o da un altro Stato dell'UE.
In particolare, l'art. 4, comma 1, D.Lgs n. 276/2003, riserva alle sole società iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro la possibilità di esercitare l'attività di somministrazione.
Le imprese di somministrazione stabilite in uno Stato membro dell'UE possono operare senza ulteriori autorizzazioni anche nel territorio italiano, purché dimostrino il possesso di un provvedimento equivalente all'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro, rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro. Non è previsto il rilascio di un'attestazione che accerti l'equivalenza del provvedimento dello Stato membro da parte del Ministero del Lavoro. 
Le imprese di somministrazione appartenenti a paesi extracomunitari (ML, Interpello n. 4/2010) non possono esercitare l'attività di somministrazione di lavoro e, di conseguenza, iscriversi nell'apposito albo, in quanto sono prive degli specifici requisiti giuridici e finanziari richiesti dall'art. 5, D.Lgs n. 276/2003.
Campo di applicazione
La somministrazione di lavoro si caratterizza per la previsione, da parte dell'art. 30 e seguenti, D.Lgs n. 81/2015, di un preciso campo di applicazione, indipendente dalla durata del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato).
L'art. 32, D.Lgs n. 81/2015 individua, invece, i casi in cui la somministrazione è vietata.
In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 nella somministrazione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina dei contratti a termine contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni previste dagli articoli 21, comma 2 (pause tra un contratto e il successivo, c.d. stop and go), 23 (limiti quantitativi al numero dei contratti a tempo determinato che può stipulare ogni datore di lavoro) e 24 (diritto di precedenza) del D.Lgs n. 81/2015.
L'agenzia di somministrazione, pertanto, può somministrare lavoratori per attività stagionali applicando la disciplina specifica in materia di somministrazione di lavoro (disposta al Capo IV del D.Lgs. sopracitato), nonché le norme regolanti il contratto a tempo determinato.

 

attenzione

Specificatamente alle deroghe numeriche in favore delle attività stagionali, l'INL chiarisce che spetta ai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore individuare specifiche risposte, in mancanza delle quali trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2015. Esso prevede che il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. (Art. 31 comma 2).

Somministrazione a tempo determinato e indeterminato (staff leasing)

L'art. 31, D.Lgs n. 81/2015 stabilisce i requisiti di base per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato (c.d. staff leasing) di lavoratori da parte del somministratore. 
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, è previsto che
  • in caso di somministrazione a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori somministrati, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, non può eccedere il 20% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5). Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Resta fermo che possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

    La Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (c.d. Collegato Lavoro) ha abrogato la disciplina, introdotta del D.L. n. 104/2020, in base alle quale, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.  
    Pertanto, se il rapporto tra lavoratore e Agenzia è stato costituito o trasformato a tempo indeterminato, l'utilizzatore può impiegare in missione, per oltre 24 mesi anche non continuativi, il lavoratore somministrato de quo, senza correre rischi di conversione del rapporto;

  • in caso di somministrazione a tempo determinato, fermo restando che non possono essere stipulati contratti a termine per una percentuale superiore al 20% sul totale dei contratti a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore.
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