
- dal
D.Lgs n. 81/2015 (artt. da 30 a 40), per quanto concerne la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro; - dal
D.Lgs n. 276/2003 (per la parte ancora vigente) in relazione alla disciplina della società di somministrazione.
- l'impresa somministratrice;
- il lavoratore;
- l'impresa utilizzatrice.
- tra l'impresa utilizzatrice e l'impresa somministratrice viene stipulato un contratto commerciale di somministrazione di lavoro;
- tra il lavoratore e l'impresa di somministrazione viene sottoscritto un contratto di lavoro, in forza del quale il lavoratore, assunto dall'agenzia di somministrazione, viene inviato (cd. missione) presso l'impresa utilizzatrice perché svolga la sua prestazione d'opera.
Impresa utilizzatrice
Impresa somministratrice
L'agenzia di somministrazione, pertanto, può somministrare lavoratori per attività stagionali applicando la disciplina specifica in materia di somministrazione di lavoro (disposta al Capo IV del D.Lgs. sopracitato), nonché le norme regolanti il contratto a tempo determinato.
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Specificatamente alle deroghe numeriche in favore delle attività stagionali, l'INL chiarisce che spetta ai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore individuare specifiche risposte, in mancanza delle quali trova applicazione il |
Somministrazione a tempo determinato e indeterminato (staff leasing)
- in caso di somministrazione a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori somministrati, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, non può eccedere il 20% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5). Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Resta fermo che possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
La
Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (c.d.Collegato Lavoro ) ha abrogato la disciplina, introdotta delD.L. n. 104/2020 , in base alle quale, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Pertanto, se il rapporto tra lavoratore e Agenzia è stato costituito o trasformato a tempo indeterminato, l'utilizzatore può impiegare in missione, per oltre 24 mesi anche non continuativi, il lavoratore somministrato de quo, senza correre rischi di conversione del rapporto; - in caso di somministrazione a tempo determinato, fermo restando che non possono essere stipulati contratti a termine per una percentuale superiore al 20% sul totale dei contratti a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore.