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Svolgimento del rapporto Assenze e permessi tutelati - Disabilità
Assistenza a persona con disabilità
di Centro studi Normativa del Lavoro
I lavoratori e le lavoratrici che assistono familiari con disabilità, con necessità di sostegno elevato o molto elevato, possono fruire:
  • del congedo straordinario della durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa (continuativi o frazionati);
  • se genitori di figli/e con disabilità, del prolungamento del congedo parentale oppure, in alternativa, dei riposi orari giornalieri;
  • di 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche ad ore.
Aspetti generali

attenzione

I genitori e i familiari di una persona con disabilità possono richiedere i citati benefici a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

 
I permessi spettano anche in caso di ricovero a tempo pieno quando:
  • la struttura sanitaria ospitante non garantisce l'assistenza per visite specialistiche e/o terapie eseguite al di fuori della struttura e affida la persona con disabilità, per il periodo di tempo in cui si trova all'esterno della casa di cura, alla responsabilità dei parenti;
  • la persona con disabilità si trova in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • si tratti di minori con disabilità per i quali risulta documentato il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (ipotesi già prevista per i bambini fino a 3 anni di età il cui ricovero è finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo).

Tutte le agevolazioni e i permessi concessi ai genitori di persone con disabilità si applicano anche qualora l'altro genitore non ne ha diritto, poiché, ad esempio, è lavoratore/lavoratrice autonomo/a, casalingo/a o non svolge attività lavorativa.

I lavoratori e le lavoratrici interessati a fruire dei permessi per assistere una persona con disabilità ricoverata a tempo pieno devono proporre domanda prima del godimento degli stessi. Alla domanda deve essere allegata:

  • la documentazione comprovante l'avvenuto accesso alle strutture sanitarie e
  • la dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l'affidamento della persona con disabilità alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui la stessa si trova all'esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico/accertative e di cure.
Congedo straordinario (2 anni)

Il congedo straordinario per l'assistenza a familiari con disabilità, con necessità di sostegno elevato o molto elevato, è disciplinato dall'articolo 42 del D.Lgs n. 151/2001.

Il D.Lgs n. 105/2022 ha novellato parzialmente la disciplina di tale congedo:

  • ha inserito tra i soggetti beneficiari, il convivente di fatto, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte di un'unione civile, (trattasi di mero allineamento testuale, in quanto tale estensione era già vigente grazie alla Circolare INPS n. 36/2022);
  • ha stabilito che, qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona con disabilità, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda. 

SOGGETTI BENEFICIARI

Il congedo straordinario - continuativo o frazionato - spetta secondo il seguente ordine:

  • al coniuge convivente/alla parte di un'unione civile/al convivente di fatto della persona con disabilità;
  • al padre o alla madre, anche adottivi o affidatari, della persona con disabilità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente/della parte di un'unione civile/del convivente di fatto;
  • ad uno dei figli conviventi della persona con disabilità, nel caso in cui il coniuge convivente/la parte di un'unione civile/il convivente di fatto ed entrambi i genitori della persona con disabilità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. La possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati si trovino in una delle descritte situazioni;
  • ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente/la parte di un'unione civile/il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi della persona con disabilità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. La possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati si trovino in una delle descritte situazioni;
  • ad un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona con disabilità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

    attenzione

    Il diritto al congedo spetta, altresì, nel caso in cui la convivenza con il soggetto da assistere sia stata instaurata dal richiedente successivamente alla presentazione della domanda
    Il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ex art. 47 del DPR n. 445/2000, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare con disabilità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e che la conserverà per tutta la durata dello stesso.

Per chiarezza, ecco cosa si intende per:

Mancanza Patologie invalidanti Convivenza
  • situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figli naturale non riconosciuto) o
  • altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (divorzio, separazione legale, abbandono)
Solo le patologie, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lett. d), numeri 1, 2 e 3, DM n. 278/2000.
Non vi rientra l'età avanzata
Residenza nel medesimo comune, indirizzo e numero civico.
Non è necessaria la corrispondenza degli interni.

Alcune precisazioni

Di seguito si riportano alcune importanti precisazioni fornite dall'INPS:

  1. ai fini dell'accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e all'art. 13, comma 1, lett. b) del DPR n. 223/1989; mentre ai fini della qualificazione di "parte dell'unione civile" deve farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell'archivio dello stato civile;
  2. ai fini della concessione del diritto al congedo straordinario è sufficiente che nella domanda vi sia la dichiarazione del richiedente di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto;
  3. tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altra non si costituisce un rapporto di affinità, pertanto - a differenza di quanto avviene per i coniugi - la parte di un'unione civile può usufruire del congedo straordinario solo nel caso in cui presti assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un parente dell'unito, non essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità.

MODALITÀ DI UTILIZZO

La durata massima del congedo è pari a 2 anni nella vita assicurativa, e costituisce il limite complessivo fruibile per ogni persona con disabilità fra tutti gli aventi diritto.

attenzione

I periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale, spettante a ciascun lavoratore/lavoratrice di 2 anni di permesso, anche non retribuito per gravi e documentati motivi personali.

Se il congedo viene goduto in modo frazionato e non c'è ripresa tra un periodo e l'altro, il sabato (in caso di settimana corta) e la domenica compresi tra i due periodi di congedo vengono conteggiati nello stesso.
Il congedo straordinario può essere richiesto solo per i periodi successivi alla presentazione dell'istanza.
Il richiedente ha diritto ad usufruire del periodo richiesto entro 60 giorni dalla domanda.
Si ricorda che:
  • il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona (cd. principio del referente unico);
  • per l'assistenza allo stesso figlio con disabilità con necessità di sostegno intensivo il diritto al congedo straordinario e ai permessi retribuiti è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della Legge n. 104/1992 e all'art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 151/2001.
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