
Le aziende agricole operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate usufruiscono di riduzioni contributive.
Tali riduzioni trovano applicazione, oltre che per i lavoratori per i quali si versano i contributi con il DMAG, anche nei confronti di quelli per i quali si versano con il sistema UniEmens e cioè:
- personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente per il versamento dei contributi INPS;
- operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli propri di cui alla
Legge n. 240/1984 , per il versamento dei contributi CIG, CIGS, CUAF per tutti i periodi e ASpI.
Il sistema delle agevolazioni contributive in agricoltura, sia con riferimento all'individuazione delle zone che alla misura della riduzione, è stato ridefinito dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) sulla base di nuovi criteri di individuazione delle zone, ai sensi dell'
- zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2081/1993;
- zone, comprese quelle di cui al punto precedente, svantaggiate in relazione alle condizioni socioeconomico e fisico ambientali tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5b del Regolamento CEE n. 2081/1993. In tale ambito è attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.
Il CIPE con Delibera n. 42/2000 definisce:
- Aree di montagna particolarmente svantaggiate
- le aree relative ai comuni nei quali oltre il 50% della superficie totale è posto a una altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare o con acclività superiore ai 20 gradi, in cui il rapporto fra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria;
- le aree di montagna in cui il rapporto fra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata sia pari o inferiore al 75% della media nazionale.
- Altre aree svantaggiate
- aree montane come sopra definite che presentano un rapporto fra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo superiore al 120% della media comunitaria e un rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata non inferiore al 75% della media nazionale;
- comuni non montani con una acclività superiore a 5 gradi per almeno il 30% della superficie totale il cui rapporto tra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria o che il rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utile sia pari o inferiore al 75% della media nazionale;
- altri comuni non montani nei quali il tasso di occupazione in agricoltura sia pari ad almeno il doppio della media nazionale e nei quali il tasso di disoccupazione sia di oltre il doppio della media nazionale;
- i comuni rientranti nelle aree dell'obiettivo 1, compresi l'Abruzzo, il Molise e la Basilicata;
- i comuni rientranti in zone previste ai fini dell'obiettivo n. 5b del Regolamento CEE n. 2081/1993, ad esclusione dei comuni la cui totalità del proprio territorio sia al di sotto dei 500 metri sul livello del mare e con acclività inferiore ai 5 gradi.
I comuni possono essere inclusi fra le aree svantaggiate anche soltanto in parte.
La revisione della classificazione delle zone agricole svantaggiate di cui alla predetta delibera viene effettuata con cadenza quinquennale.