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Previdenziale Ammortizzatori sociali - Cassa integrazione guadagni ordinaria
Rapporto tra CIGO e altri istituti contrattuali e previdenziali
di Centro Studi Normativa del Lavoro
Durante un evento di cassa integrazione può capitare di dover gestire degli istituti contrattuali (quali, ad esempio, ferie, permessi, festività, TFR) nonché ulteriori eventi previdenziali (quali, ad esempio, la malattia, la maternità, il congedo parentale, l'allattamento, l'infortunio, ecc.) che vanno a sovrapporsi all'evento sospensivo.
Cig e periodo di prova
Nel caso in cui il lavoratore si rioccupi a tempo pieno e indeterminato con un diverso datore di lavoro, si ha l’effetto della risoluzione del rapporto precedente e, quindi, la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento. Qualora il nuovo rapporto di lavoro cessi al termine o nel corso del periodo di prova, il lavoratore ha diritto a rientrare nel programma di CIGS del precedente datore di lavoro e proseguirne la fruizione in quanto l’assunzione in prova non è equiparabile a un contratto di lavoro definitivo. Il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione si configura come contratto a tempo determinato, pertanto a esso devono riconnettersi gli effetti tipici del contratto a termine nei confronti della CIG/CIGS. Ne consegue che i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale e usufruire dell’indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a tempo determinato (Messaggio n. 16606 del 12.10.2012).
Cig e integrazione del trattamento fino al 100% della retribuzione
L’integrazione salariale sostituisce la retribuzione persa dal lavoratore a causa dell’evento che ha fatto sospendere o ridurre l’attività lavorativa. Il presupposto, quindi, è la perdita di retribuzione.     
L’integrazione del trattamento CIG con una quota di retribuzione da parte del datore di lavoro è ammessa. Essa è totalmente compatibile con la CIG fino al raggiungimento del 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
Cig e ferie
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