
Previdenziale Ammortizzatori sociali - Fondi di solidarietà
Fondi di solidarietà bilaterali obbligatori
di Centro Studi Normativa del Lavoro
Ambito di applicazione
L'art. 26, D.Lgs n. 148/2015 disciplina l'istituzione e funzionamento di nuovi Fondi di solidarietà bilaterali.
L'art. 26, comma 1-bis stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale devono provvedere a stipulare appositi accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, volti a:
- costituire fondi di solidarietà bilaterali;
- per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO -
art. 10 del D.Lgs n. 148/2015 ); - per garantire ai lavoratori dei suddetti settori una tutela in costanza di rapporto lavorativo, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuta ad una delle cause già previste dalla disciplina di trattamenti di integrazione salariale (CIG o CIGS) .
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L'istituzione dei predetti fondi pertanto è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO), per le aziende che occupano almeno un dipendente ( |
Una volta raggiunto l'accordo, i fondi sono istituiti presso l'INPS con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro i successivi 90 giorni (
Il Legislatore demanda alle Parti Sociali firmatarie gli accordi collettivi sopra richiamati, la possibilità di prevedere che nei fondi di solidarietà confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale per la formazione continua (art. 26, comma 11, D.Lgs n. 148/2015 ).
Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali
L'articolo 40 del D.Lgs n. 148/2015 attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di istituire un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale al quale, salvo diversa disposizione, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali.
FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI FACOLTATIVI
Fondi di solidarietà possono essere facoltativamente costituiti anche in settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
I Fondi facoltativi possono perseguire ulteriori finalità in aggiunta a quelle base espressamente previste e precisamente, gli accordi possono prevedere
- una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
- il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni.
Finalità
ll fondo di solidarietà bilaterale ha come principale finalità di garantire ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto lavorativo in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuta ad una delle cause già previste dalla disciplina di trattamenti di integrazione salariale (CIG o CIGS). La norma (art. 26, comma 9, D.Lgs n. 148/2015 ) prevede che i predetti fondi di solidarietà possano avere anche le seguenti finalità:
- assicurare ai lavoratori una prestazione integrativa,
- in termini di importo e di durata, della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- in termini di importo del trattamento di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente;
- erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito, nell'ottica dei processi di “agevolazione all'esodo ai lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni”;
- contribuire al finanziamento di programmi di formazione per la riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con altri fondi di formazione nazionali o comunitari;
- assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
Per le suddette ulteriori finalità, i fondi (c.d. Fondi di solidarietà facoltativi) possono essere istituiti anche per i settori già coperti dalla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale (CIG/CIGS) (art. 26, comma 10, D.Lgs n. 148/2015 ).
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