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Previdenziale Ammortizzatori sociali - Fondi di solidarietà
Fondo di solidarietà del personale delle aziende di trasporto pubblico
di Centro Studi Normativa del Lavoro
Ambito di applicazione
Il Fondo è rivolto ai lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari
Sono esclusi i lavoratori delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

attenzione

Le posizioni contributive delle aziende interessate sono contraddistinte dal codice autorizzazione 6L.

 
CSC interessati Codici autorizzazione
1.15.01 2B
1.15.03 2B o 3G
1.15.01 1D (in assenza di 2B o 3G)
Requisito dimensionale
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende  rientranti nel proprio campo di applicazione che occupano almeno un dipendente.
Beneficiari

Destinatari delle prestazioni ordinarie e integrative (assegno di integrazione salariale, programmi formativi e prestazioni integrative della NASpI) sono tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, nonché i lavoratori a domicilio. Rimangono, invece, esclusi i dirigenti.

Prestazioni
Il Fondo assicura:
  • l'erogazione di assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
  • il finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • l'erogazione di prestazioni integrative dell'assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
  • l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

Assegno di integrazione salariale

Il Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto mediante l'erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie di cui agli artt. 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015.
Le imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo possono presentare istanze per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa, i cui criteri di applicazione variano a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda. In particolare, per le istanze relative a datori di lavoro che occupano mediamente:

  • fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, trovano applicazione, ai fini dell'ammissione all'assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie erogato dal Fondo, i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS) contenuti nella Circolare INPS n. 109/2022;
  • più di 15 dipendenti nel semestre precedente, operano i criteri per l'approvazione di CIGS previsti dal DM n. 94033/2016, come novellato dal DM n. 33/2022.
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