
La
Riguardo la compatibilità con altre prestazioni, l'assegno unico:
- non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli e delle figlie con disabilità;
- non viene influenzato, né in termini di accesso, né per il calcolo di esso, da eventuali borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità;
- è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli e delle figlie a carico erogate dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Il
Si tratta del beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall'ISEE di cui al
Si considerano figli/e a carico quelli/e facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'
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Si noti che l'assegno viene definito:
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Le disposizioni del
L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'
L'assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:
- per ciascun figlio/a con disabilità a carico, senza limiti di età;
- per ogni figlio/a minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio/a maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il/la quale ricorra una delle seguenti condizioni:
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- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato/a come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano/a maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'
art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992 .
Nell'interesse del figlio/della figlia, la misura in esame spetta, in parti uguali, a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'
Secondo l'
- sia cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- sia soggetto/a al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato/a in Italia;
- sia o sia stato/a residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
I criteri per la determinazione dell'assegno sono disciplinati dall'
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