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Previdenziale Prestazioni assistenziali - Assegni al nucleo familiare
Assegno unico e universale dall'1.03.2022
di Centro Studi Normativa del Lavoro
La Legge n. 46/2021

La Legge 1° aprile 2021, n. 46 ha delegato il Governo a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale (AUU). Per favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, soprattutto quella femminile, il legislatore ha introdotto tale nuovo assegno, connesso alla nascita di ciascun figlio/a e spettante fino al compimento del 21° anno di età dello/a stesso/a (salvo casi particolari).

Riguardo la compatibilità con altre prestazioni, l'assegno unico:

  • non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli e delle figlie con disabilità;
  • non viene influenzato, né in termini di accesso, né per il calcolo di esso, da eventuali borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità;
  • è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli e delle figlie a carico erogate dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Il D.Lgs n. 230/2021

Il D.Lgs n. 230 del 21 dicembre 2021, in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge n. 46/2021, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico.
Si tratta del beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall'ISEE  di cui al DPCM n. 159/2013.
Si considerano figli/e a carico quelli/e facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 159/2013; nel caso di nuclei con figli/e maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del citato decreto. Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente l'assegno unico.

attenzione

Si noti che l'assegno viene definito:

  • unico, in quanto accorpa le misure a sostegno delle famiglie con figli/e a carico, ovvero gli assegni al nucleo familiare, la detrazione per figli/e a carico e le misure legate alla natalità (c.d. bonus bebè) e
  • universale, perché spettante a tutti i nuclei familiari con figli/e a carico, a prescindere dall'occupazione dei genitori (anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli incapienti IRPEF).

Le disposizioni del D.Lgs n. 230/2021 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della Legge costituzionale n. 3/2011.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR (neutralità fiscale).

Soggetti beneficiari

L'assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ciascun figlio/a con disabilità a carico, senza limiti di età;
  • per ogni figlio/a minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio/a maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il/la quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • sia registrato/a come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano/a maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992.

Nell'interesse del figlio/della figlia, la misura in esame spetta, in parti uguali, a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Secondo l'articolo 3 del D.Lgs. n. 230/2021, l'assegno unico è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il/la richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
  • sia soggetto/a al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; 
  • sia residente e domiciliato/a in Italia;
  • sia o sia stato/a residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Importi mensili

I criteri per la determinazione dell'assegno sono disciplinati dall'articolo 4 del D.Lgs n. 230/2021. Gli importi dell'assegno, come individuati dalla tabella 1, allegata al citato decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

attenzione

Con Messaggio n. 572/2024 e allegato, l'INPS ha pubblicato gli importi validi per il 2024 e le relative soglie ISEE, aggiornate sulla base del comunicato ISTAT del 16 gennaio 2024.
L'Istituto ha ricordato che il pagamento dell'assegno per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei valori 2023; la rivalutazione di tale importo è conguagliata con la mensilità di febbraio 2024. A partire dal mese di febbraio, invece, l'assegno viene pagato utilizzando i nuovi valori.

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