
Settori particolari Colf e badanti - Aspetti contrattuali
Assunzione
di Centro Studi Normativa del Lavoro
Come ogni contratto, anche quello di lavoro domestico nasce dall'accordo tra le parti, e prevede la sussistenza degli elementi essenziali che, a livello privatistico, debbono necessariamente essere presenti: la causa, la forma, le condizioni e la durata.
Lettera di assunzione
L'assunzione del lavoratore domestico avviene in modo diretto: ciò significa che il datore di lavoro, dopo aver individuato il soggetto da assumere, provvede in autonomia a definire le specificità contrattuali.
L'articolo 6 del CCNL 8 settembre 2020 per gli assistenti familiari prevede che le parti debbano stipulare un contratto di lavoro attraverso la definizione di una lettera di assunzione nella quale è necessario indicare i seguenti elementi:
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- il livello di appartenenza e la mansione;
- la durata del periodo di prova;
- l'esistenza o meno della convivenza;
- la residenza del lavoratore nonché l'eventuale diverso domicilio (per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l'eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest'ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza);
- la durata dell'orario di lavoro e la sua distribuzione;
- l'eventuale tenuta di lavoro, che dovrà comunque essere fornita dal datore di lavoro;
- per i lavoratori conviventi la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica o ad altra giornata, nel caso in cui il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la celebrazione in un giorno diverso dalla domenica;
- la retribuzione pattuita;
- il luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari;
- il periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
- l'indicazione dello spazio dove il lavoratore possa riporre e custodire i propri effetti personali;
- l'eventuale presenza di impianti audiovisivi;
- l'applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal CCNL 8 settembre 2020.
Nella lettera di assunzione deve essere esplicitata anche l'obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale.
La lettera di assunzione va firmata da entrambe le parti ed è opportuno che sia portata a conoscenza del lavoratore prima che egli inizi l'attività lavorativa.
La lettera di assunzione va firmata da entrambe le parti ed è opportuno che sia portata a conoscenza del lavoratore prima che egli inizi l'attività lavorativa.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del CCNL 8 settembre 2020, la forma scritta non è necessaria per i rapporti di lavoro puramente occasionali con durata non superiore a 12 giorni di calendario.
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