
Il lavoro agile, o smart working, è una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato introdotta dalla
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Non si tratta di una nuova tipologia contrattuale, ma di una modalità organizzativa utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgono mansioni compatibili con le sue caratteristiche. |
L'
Nel corso della pandemia da Covid-19 il lavoro agile ha permesso che determinate attività potessero proseguire e ha evitato chiusure aziendali e il ricorso agli ammortizzatori sociali.
L'elemento distintivo del lavoro agile è l'accordo individuale (
L'accordo disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali e può avere ad oggetto unicamente i rapporti di lavoro subordinato.
Sotto il profilo formale, lo stesso richiede la forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
L'accordo può essere attivato come accessorio delle seguenti tipologie di contratto di lavoro subordinato: a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo parziale, nonché nel contratto di apprendistato - purché sia assicurata l'attività formativa - e nel settore del pubblico impiego.
Può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato.
RECESSO DALL'ACCORDO
Accordo di lavoro agile | Recesso dall'accordo |
A tempo indeterminato | Può avvenire:
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A tempo determinato | Ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine solo in presenza di un giustificato motivo |
CONTENUTI DELL'ACCORDO
All'interno dell'accordo individuale trovano regolamentazione, tra l'altro:
- le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
- gli strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la prestazione;
- le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Inoltre, nell'ambito dell'accordo, può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze (
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Il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, stipulato il 7 dicembre 2021 dal Ministero del lavoro e dalle parti sociali, fornisce linee guida che riguardano anche il contenuto dell'accordo individuale (si rimanda all'apposito paragrafo). |
ORARIO e luogo DI LAVORO
La prestazione lavorativa viene eseguita senza determinati vincoli di orario, ma entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
L'accordo individua i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
L'attività è svolta in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali, senza postazioni fisse.
Strumenti di lavoro
L'accordo deve indicare gli strumenti utilizzati per eseguire la prestazione lavorativa al di fuori dell'azienda. Trattasi di variegate attrezzature, prime tra tutte quelle tecnologiche quali computer portatile, tablet, smartphone, notebook, sistemi di videoconferenza, collegamenti telefonici, ecc.
Nel caso in cui è il proprietario delle attrezzature di lavoro è il datore di lavoro, che le assegna ai dipendenti, lo stesso diviene responsabile della loro sicurezza e del buon funzionamento. Anche tale aspetto deve essere puntualmente regolato all'interno dell'accordo.