
Instaurazione del rapporto Aspetti generali
Patto di prova
di Centro Studi Normativa del Lavoro
L'assunzione del prestatore di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, con un periodo di prova deve risultare da atto scritto, che deve essere contestuale o anteriore alla data di instaurazione del rapporto di lavoro (art. 2096 c.c.). Se il patto di prova è stipulato successivamente o con forma non scritta si considera nullo e conseguentemente il rapporto di lavoro acquista immediatamente carattere definitivo (Cass. n. 21621/2010).
Il patto di prova deve risultare non solo da atto scritto, ma anche contenere la specifica indicazione delle mansioni da espletare, in relazione alle quali il datore di lavoro dovrà esprimere la propria valutazione sull'esito della prova.
La giurisprudenza ha considerato legittimo porre il patto di prova al part-time, al contratto a tempo determinato, al contratto di apprendistato.
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche per relationem alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico (Cass. n. 17591/2014).
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva ed il periodo prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.
Documenti correlati