
Fiscale Dichiarativi
La Certificazione Unica
Indice documento
di Centro Studi Normativa del Lavoro
Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta
I sostituti d'imposta che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi del D.P.R. n. 600/1973 , presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 322/1998 ).
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Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, - con il Provvedimento n. 8253 del 15 gennaio 2024 ha approvato la Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all'anno 2023. |
L'articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998 individua i termini di consegna al percipiente (comma 6-quater) e di trasmissione all'Agenzia delle Entrate (comma 6-quinquies) della Certificazione Unica da parte dei sostituti d'imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Al fine di permettere l'assolvimento di tali adempimenti, consegna ai percipienti e trasmissione all'Agenzia delle Entrate, il Modello Certificazione Unica è scisso in:
- Certificazione Unica sintetica, vale a dire una versione semplificata della certificazione che va consegnata al percipiente a cura del datore di lavoro;
- Certificazione Unica ordinaria, vale a dire una versione implementata della certificazione che deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate e che contiene molti dei dati che in passato erano presenti nel Mod. 770 Semplificato.
Il sostituto d'imposta, tramite l'invio, all'Agenzia delle Entrate, delle Certificazioni Uniche ordinarie (contenenti tutti i dati di natura fiscale, previdenziale e assicurativa), assolve all'obbligo di dichiarazione a suo carico previsto dal comma 3-bis, art. 4, D.P.R. n. 322/1998 .
Cosa attestare con la certificazione unica
La Certificazione Unica deve essere utilizzata per attestare
- la corresponsione nel corso del periodo d'imposta di:
- valori e somme indicati agli
articoli 49 e50 del TUIR , cioè rispettivamente:
- valori e somme indicati agli
-
-
- redditi di lavoro dipendente,
- redditi equiparati,
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
-
assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, nonché a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
-
-
redditi di lavoro autonomo di cui all'
articolo 53, TUIR , soggetti a ritenuta; -
redditi diversi di cui all'
articolo 67, comma 1, TUIR , soggetti a ritenuta; - provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;
- provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
- corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d'imposta, per prestazioni relative a contratti d'appalto. L'
articolo 25-ter, D.P.R. n. 600/1973 , dispone l'obbligo, per il condominio, di operare una ritenuta del 4% a titolo d'acconto sui compensi per prestazioni derivanti da contratto d'appalto d'opera e servizi effettuate nell'esercizio d'impresa (anche se occasionale); -
indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche [
articolo 17, comma 1, lett. d), TUIR ], da funzioni notarili [articolo 17, comma 1, lett. e), TUIR ], dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma [articolo 17, comma 1, lett. f), TUIR ]; - somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi;
- corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi,
articolo 4, DL n. 50/2017 convertito con modificazioni dallaLegge n. 96/2017 );
-
redditi di lavoro autonomo di cui all'
- le relative ritenute operate;
- le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS (comprensiva delle Gestioni ex ENPALS, ex INPDAP ed ex INPGI) ad altri Enti (ENPAB, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, ENPAV ed eventuali ulteriori enti).
Nella Certificazione Unica, pertanto, vengono riportati
- i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e,
- i dati fiscali e, laddove previsto, previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, locazioni brevi.
IL CRITERIO DI CASSA E DI COMPETENZA
I dati da indicare nella Certificazione Unica hanno natura sia fiscale che previdenziale. Di conseguenza, le modalità di esposizione devono rispettare i principi adottati dall'Amministrazione Finanziaria (principio di cassa) e dagli Istituti previdenziali ed assistenziali (principio di competenza, fatta eccezione per i rapporti di co.co.co. e i rapporti di natura autonoma per i quali, nella generalità dei casi, anche ai fini previdenziali, vige il principio di cassa).
Infatti, mentre l'esposizione dei dati fiscali comprende solo i compensi effettivamente erogati nel periodo d'imposta, quella dei dati previdenziali richiede che vengano indicati tutti i contributi e le somme ad essi attinenti che erano dovuti anche se non corrisposti al soggetto nel corso dell'anno.
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