
- contraddistinto dalla preventiva e puntuale determinazione della sua durata e
- dalla conseguente automatica estinzione allo scadere del limite temporale, inizialmente convenuto dalle parti, oppure al verificarsi di un determinato evento futuro.
Il nostro ordinamento giuridico riconosce, ancora oggi, come forma comune del rapporto di lavoro, il contratto di lavoro subordinato stipulato a tempo indeterminato. In funzione di ciò, la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato è assoggettata a regole specifiche che ne tracciano il perimetro e alle quali è necessario attenersi, scrupolosamente, onde evitare spiacevoli “sorprese” che potrebbero inficiare la legittimità dello stesso e comportare conseguenze giuridiche ed economiche tali da determinare, oltre le inevitabili sanzioni (risarcimento del danno con corresponsione di un'indennità omnicomprensiva), la nullità del contratto stesso con contestuale conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
All'
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“viene esclusa la possibilità di desumere da elementi esterni al contratto la data di scadenza, ferma restando la possibilità che, in alcune situazioni, il termine del rapporto di lavoro continui a desumersi indirettamente in funzione della specifica motivazione che ha dato luogo all'assunzione, come in caso di sostituzione della lavoratrice in maternità di cui non è possibile conoscere, ex ante, l'esatta data di rientro al lavoro, sempre nel rispetto del termine massimo di 24 mesi”. |
Quindi, nella generalità dei casi, il termine ultimo del contratto sottoscritto tra le parti, deve essere apposto in forma scritta “ad substantiam”. In pratica, l'eventuale insussistenza della forma scritta, comporta l'inesistenza del termine finale, non potendo questo essere desunto. In questo specifico caso, il contratto di lavoro è considerato a tempo indeterminato.
Ulteriore previsione del citato articolo, è quella che attiene l'eccezione per i rapporti di lavoro a tempo determinato con durata massima entro i dodici giorni. In questo specifico caso, la non indicazione del termine scritto è espressamente consentita.
La disciplina del rapporto di lavoro a termine contenuta nel
Fatta salva la possibilità dell'apposizione di un termine di durata non superiore a 12 mesi senza indicazione di alcuna causale, in caso di contratto di durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, nonché di proroga o rinnovo (
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività (situazioni straordinarie quali, ad esempio, la gestione di un nuovo progetto specifico o lo sviluppo di una nuova linea produttiva), ovvero
- esigenze sostitutive di altri lavoratori (ad es. maternità, malattia, ferie);
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Tali requisiti è da ritenersi debbano sussistere congiuntamente, con conseguente limitata sfera applicativa e probabile aumento del contenzioso sulla loro sussistenza.
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In considerazione delle difficoltà applicative e, di fatto, dell'impossibilità del ricorso alle causali legali introdotte con il |
COMPUTO DELLA DURATA COMPLESSIVA DEI CONTRATTI
La
Infatti, il comma 1-ter dell'
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"Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall' |
Viene, quindi, stabilito che ai fini del computo dei 12 mesi, per i quali la norma non prevede l'indicazione delle causali, si devono tenere in considerazione solamente i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del
Eventuali contratti stipulati prima di tale data, ancorché fra le medesime parti, sono neutralizzati ai fini del computo dei 12 mesi e, quindi, datore lavoro e lavoratore possono stipulare un nuovo contratto acausale anche se in precedenza hanno stipulato un contratto a termine con causali ovvero anche se la durata complessiva, considerando i periodi di rapporto antecedenti il 5 maggio 2023, sia superiore a 12 mesi.
La clausola di salvaguardia non incide sulla durata massima complessiva dei rapporti a termine, che rimane confermata in 24 mesi (salvo la diversa durata prevista dalla contrattazione collettiva o l'ipotesi di ricorrere al contratto in deroga assistita).
Pertanto, nell'applicazione di tale semplificazione occorre tenere comunque in considerazione la durata massima dei rapporti a termine stipulabili tra le stesse parti.