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Instaurazione del rapporto Tipologie contrattuali - Lavoro a tempo determinato
Aspetti generali
di Centro Studi Normativa del Lavoro
Definizione
Il contratto a termine è un rapporto di lavoro subordinato,
  • contraddistinto dalla preventiva e puntuale determinazione della sua durata e
  • dalla conseguente automatica estinzione allo scadere del limite temporale, inizialmente convenuto dalle parti, oppure al verificarsi di un determinato evento futuro.
L'attuale normativa che lo disciplina è il D.Lgs n. 81/2015, come modificato dal DL n. 87/2018, convertito dalla Legge n. 96/2018, e successive modifiche integrazioni (oltre le momentanee deroghe intervenute nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19).
Il nostro ordinamento giuridico riconosce, ancora oggi, come forma comune del rapporto di lavoro, il contratto di lavoro subordinato stipulato a tempo indeterminato. In funzione di ciò, la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato è assoggettata a regole specifiche che ne tracciano il perimetro e alle quali è necessario attenersi, scrupolosamente, onde evitare spiacevoli “sorprese” che potrebbero inficiare la legittimità dello stesso e comportare conseguenze giuridiche ed economiche tali da determinare, oltre le inevitabili sanzioni (risarcimento del danno con corresponsione di un'indennità omnicomprensiva), la nullità del contratto stesso con contestuale conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Apposizione del termine

All'articolo 19, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, come modificato dal DL n. 87/2018, con l'eliminazione del riferimento alla possibilità che il termine debba risultare “direttamente o indirettamente” da atto scritto,

citazione

viene  esclusa la possibilità di desumere da elementi esterni al contratto la data di scadenza, ferma restando la possibilità che, in alcune situazioni, il termine del rapporto di lavoro continui a desumersi indirettamente in funzione della specifica motivazione che ha dato luogo all'assunzione, come in caso di sostituzione della lavoratrice in maternità di cui non è possibile conoscere, ex ante, l'esatta data di rientro al lavoro, sempre nel rispetto del termine massimo di 24 mesi”.

Quindi, nella generalità dei casi, il termine ultimo del contratto sottoscritto tra le parti, deve essere apposto in forma scritta “ad substantiam”. In pratica, l'eventuale insussistenza della forma scritta, comporta l'inesistenza del termine finale, non potendo questo essere desunto. In questo specifico caso, il contratto di lavoro è considerato a tempo indeterminato.
Ulteriore previsione del citato articolo, è quella che attiene l'eccezione per i rapporti di lavoro a tempo determinato con durata massima entro i dodici giorni. In questo specifico caso, la non indicazione del termine scritto è espressamente consentita.

Durata

La disciplina del rapporto di lavoro a termine contenuta nel D.Lgs n. 81/2015 (artt. 19 - 29), così come modificata, tra l'altro, dal c.d. Decreto Dignità (DL n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2018) aveva previsto la sussistenza di specifiche e stringenti causali per l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato.

Fatta salva la possibilità dell'apposizione di un termine di durata non superiore a 12 mesi senza indicazione di alcuna causale, in caso di contratto di durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, nonché di proroga o rinnovo (art. 21, comma 1, del D.Lgs n. 81/2015), risultava necessaria, ad eccezione dei contratti per attività stagionali, la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività (situazioni straordinarie quali, ad esempio, la gestione di un nuovo progetto specifico o lo sviluppo di una nuova linea produttiva), ovvero
  • esigenze sostitutive di altri lavoratori (ad es. maternità, malattia, ferie);
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Tali requisiti è da ritenersi debbano sussistere congiuntamente, con conseguente limitata sfera applicativa e probabile aumento del contenzioso sulla loro sussistenza.

attenzione

In considerazione delle difficoltà applicative e, di fatto, dell'impossibilità del ricorso alle causali legali introdotte con il Decreto Dignità, nonché per favorire le esigenze di flessibilità delle aziende, compatibilmente ai principi di tutela e garanzia propri dell'Unione europea (direttiva 1999/70/CE), l'articolo 24, comma 1, lett. a) del DL n. 48 del 4 maggio 2023, cd. Decreto Lavoro, ha attenuato tali rigidità, demandando alla contrattazione collettiva e, secondariamente, all'autonomia delle parti del contratto a termine, la definizione di casuali giustificative.

COMPUTO DELLA DURATA COMPLESSIVA DEI CONTRATTI

La Legge n. 85/2023, di conversione del DL n. 48/2023, cd. Decreto Lavoro, ha introdotto una clausola di salvaguardia rispetto al computo della durata complessiva dei contratti a termine.

Infatti, il comma 1-ter dell'art. 24 del DL n. 48/2023, introdotto in sede di conversione in legge, dispone:

citazione

"Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Viene, quindi, stabilito che ai fini del computo dei 12 mesi, per i quali la norma non prevede l'indicazione delle causali, si devono tenere in considerazione solamente i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del DL n. 48/2023.

Eventuali contratti stipulati prima di tale data, ancorché fra le medesime parti, sono neutralizzati ai fini del computo dei 12 mesi e, quindi, datore lavoro e lavoratore possono stipulare un nuovo contratto acausale anche se in precedenza hanno stipulato un contratto a termine con causali ovvero anche se la durata complessiva, considerando i periodi di rapporto antecedenti il 5 maggio 2023, sia superiore a 12 mesi.

La clausola di salvaguardia non incide sulla durata massima complessiva dei rapporti a termine, che rimane confermata in 24 mesi (salvo la diversa durata prevista dalla contrattazione collettiva o l'ipotesi di ricorrere al contratto in deroga assistita).

Pertanto, nell'applicazione di tale semplificazione occorre tenere comunque in considerazione la durata massima dei rapporti a termine stipulabili tra le stesse parti.

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