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Ispezioni sul lavoro
Disposizione
di Centro Studi Normativa del Lavoro

In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 120/2020, di conversione con modificazioni del DL n. 76/2020 (cosiddetto Decreto semplificazioni), il potere di disposizione, già disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 124/2004, ha subito notevoli modifiche.

Secondo l'originaria formulazione della norma, qualora nel corso dell'attività ispettiva, o all'esito di essa, l'ispettore avesse rilevato un'omissione, totale o parziale, o l'errata modalità di adempimento rispetto ad un obbligo di legge di carattere generico, poteva adottare la disposizione, con cui in materia di lavoro e di legislazione sociale, poteva indicare nel dettaglio la condotta che il destinatario doveva mettere in atto in relazione alla specifica fattispecie, ovverosia un obbligo nuovo, idoneo a specificare quello genericamente previsto dalla legge.

Ora, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, D.Lgs n. 124/2004 e come chiarito nella nota dell'INL n. 5/2020, il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative, ossia in caso di mancata o errata applicazione di obblighi normativi e contrattuali. Praticamente la disposizione serve a specificare quello che è già in via generale statuito dalla legge o dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, ma non è disciplinato in maniera dettagliata. Il riferimento agli obblighi contrattuali violati deve essere interpretato con riferimento al CCNL applicato, anche di fatto, dal datore di lavoro ed in relazione alla parte normativa ed economica; deve invece escludersi di norma, fatte salve le ipotesi già valutate positivamente e riportate in allegato, il riferimento alla parte obbligatoria dei CCNL.

Inoltre, come precisato all'interno della Circolare n. 5/2020 dell'INL, non appare opportuno il ricorso al potere di disposizione in riferimento ad obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti, non derivanti quindi dalla legge o da previsioni collettive fermo restando che, qualora tali obblighi abbiano natura patrimoniale, sussiste sempre la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida accertativa.

Il potere di disposizione di cui al novellato articolo 14 è attribuito dal legislatore direttamente al personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro al quale spetta pertanto in via esclusiva, mentre la precedente formulazione si riferiva invece genericamente al personale ispettivo. L'attuale disposizione vede quindi un ambito di applicazione ben più esteso rispetto alla previgente: con essa può essere imposto il rispetto di tutte quelle norme che sono sprovviste di un presidio sanzionatorio, potendo essere adottata in relazione al mancato rispetto sia di norme di legge sfornite di una specifica pena, sia di norme del contratto collettivo applicato, anche di fatto, dal datore di lavoro. Di conseguenza, ogni volta che una norma di legge o di contratto collettivo non preveda una sanzione nel caso della propria violazione, l'Ispettore del lavoro può adottare una disposizione con cui ordini il rispetto della norma stessa.

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