News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Svolgimento del rapporto Regolarizzazione e contenzioso
Illeciti penali e amministrativi
di Centro Studi Normativa del Lavoro

Qualora, al momento del versamento dei contributi, il datore di lavoro non abbia liquidità sufficiente per il pagamento del saldo, può:

  • versare anche solo una parte dei contributi (UNIEMENS parzialmente insoluto), riservandosi di versare la parte restante in un momento successivo, ovvero
  • può inviare all'INPS la denuncia mensile senza effettuare alcun versamento (UNIEMENS totalmente insoluto).

La presentazione della denuncia totalmente insoluta lo espone al rischio di sanzioni penali, oltre che civili, in quanto nell'aliquota contributiva, complessivamente applicata dal datore di lavoro per il calcolo dei contributi di ciascun lavoratore, è inclusa una quota di contributi che è posta a carico del lavoratore e che il datore di lavoro trattiene, che deve essere sempre obbligatoriamente versata.

Infatti, l'art. 2, comma 1 della Legge n. 638/1983 prevede che le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti devono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, tranne quando, a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate, risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

Analoga previsione sanzionatoria è prevista per il datore di lavoro agricolo che opera con il sistema DMAG e per la Gestione separata.

attenzione

Nel caso in cui il datore di lavoro ometta totalmente il versamento delle ritenute previdenziali, l'illecito si realizza automaticamente in quanto il debito contributivo che ne scaturisce comprende sicuramente anche la quota a carico del lavoratore.
Nel caso invece di versamento parziale è necessario accertarsi se la quota di contributi versata copra o meno quella a carico del lavoratore.

Depenalizzazione del reato

L'articolo 3, comma 6 del D.Lgs n. 8/2016 ha depenalizzato il reato se l'importo omesso non supera i 10.000 euro complessivi nell'anno civile, rendendo non più punibili con la sanzione penale i datori di lavoro che omettono il versamento delle quote a carico del dipendente se le stesse non superano i 10.000 euro nell'anno civile. Per gli importi inferiori a tale limite veniva, così, irrogata una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

attenzione

L'articolo 23 del Decreto Legge n. 48/2023, cd. Decreto Lavoro, ha apportato modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative nei casi di omesso versamento di ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. In particolare, è stata mitigata la sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dall'articolo 2, comma 1-bis, DL n. 463/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, per la quota a carico del lavoratore, operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore stesso, per un importo non superiore ad euro 10.000. La sanzione, in precedenza fissata in un importo compreso tra euro 10.000 ed euro 50.000, viene ridotta a una volta e mezzo l'importo omesso fino a quattro volte lo stesso importo.

Il datore di lavoro non risulta punibile, né è soggetto alla sanzione amministrativa, laddove provveda al versamento degli importi dovuti entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14, Legge n. 689/1981, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

Documenti correlati
Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?