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Svolgimento del rapporto Assenze e permessi tutelati - Malattia
Disciplina ed effetti sul rapporto di lavoro
di Centro Studi Normativa del Lavoro

Per “malattia” si intende l'evento morboso che comporta l'incapacità temporanea al lavoro e, conseguentemente, la sospensione del rapporto di lavoro. A tale riguardo, l'articolo 38 della Costituzione prevede che in caso di malattia i lavoratori abbiano diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita e l'articolo 2110 del Codice Civile dispone, in assenza di equivalenti forme di previdenza o assistenza, legali o contrattuali, l'obbligo per il datore di lavoro di conservare il posto di lavoro al dipendente ammalato e di corrispondere allo stesso la retribuzione o un'indennità.

Il legislatore demanda alle leggi speciali, alla contrattazione collettiva, agli usi e all'equità, la determinazione del periodo di sospensione del rapporto e della misura e della durata dell'erogazione del trattamento economico.

Al datore è comunque riconosciuto il diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118 del Codice Civile, decorso il periodo stabilito dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.

Schematizzando, l'insorgere di una malattia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato:
  • legittima l'assenza del dipendente dal lavoro; 
  • comporta
    • da un lato, il divieto per il datore di lavoro di licenziare il lavoratore per tutta la durata dell'evento, nei limiti di un periodo di conservazione del posto, cosiddetto periodo di comporto, la cui durata è stabilita, in genere, dalla contrattazione collettiva,
    • dall'altro, il diritto del lavoratore a percepire prestazioni economiche assistenziali a carico dell'INPS e generalmente anticipate dal datore di lavoro nonché, in sostituzione o ad integrazione di tali prestazioni, trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva;
  • non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio. 

Si analizzano di seguito nel dettaglio gli effetti dell'evento malattia sul rapporto di lavoro.

L’assenza con diritto alla conservazione del posto di lavoro

L'insorgere della malattia legittima l'assenza del lavoratore e comporta per il datore di lavoro il divieto di licenziarlo nei limiti del periodo cosiddetto di comporto, la cui durata è fissata dalla legge, dai contratti collettivi o, in mancanza, dagli usi o secondo equità.

L'articolo 6, comma 4, del RDL n. 1825/1924 fissa la durata del periodo di comporto solo per la categoria degli impiegati, differenziandola in base all'anzianità di servizio del lavoratore. In particolare, è prevista la conservazione del posto per un periodo di:

  • 3 mesi, per l'impiegato con un'anzianità di servizio non superiore a 10 anni;
  • 6 mesi, per l'impiegato con un'anzianità di servizio di oltre 10 anni.

I contratti collettivi prevedono di norma condizioni più favorevoli.

Nell'ipotesi in cui la durata del periodo di comporto sia determinata in base all'anzianità di servizio, è necessario individuare i periodi utili per la determinazione di tale anzianità.
A tal fine, in assenza di puntuali indicazioni in merito, si ritiene vada considerata l'anzianità che matura

  • dalla data di assunzione, compreso l'eventuale periodo di prova, fino al momento in cui scade il periodo di comporto,
  • anche durante le assenze per malattia, infortunio, maternità (astensione obbligatoria e facoltativa), allattamento, malattia del bambino, ferie, permessi retribuiti e non retribuiti, servizio militare di leva, richiamo alle armi.

L'anzianità di servizio non matura, invece, durante le assenze per malattia e infortunio dopo il superamento del periodo di conservazione del posto, né durante le assenze per aspettativa. 

Le tipologie di comporto

I contratti regolamentano la durata e le modalità di determinazione del periodo di comporto che può essere:

  • secco, quando, ai fini del relativo calcolo, si considera la durata dell'assenza per ogni singolo evento, eventualmente con la previsione di una particolare durata del comporto in caso di ricaduta della stessa malattia;
  • per sommatoria, quando, ai fini del relativo calcolo, si considerano tutti i periodi di assenza per malattia che si sono verificati nell'arco di un predeterminato periodo di tempo fissato dalla contrattazione collettiva.
  • misto, quando la possibilità di recesso del datore di lavoro scatta dopo una certa durata di ogni malattia e, comunque, dopo che in un certo periodo di tempo, fissato dal CCNL, si sono sommate assenze per malattia oltre un determinato numero di giorni sempre stabilito dal contratto collettivo.

Malattia determinata da gravidanza e puerperio

In base all'articolo 20 del DPR n. 1026/1976, ai fini del calcolo del periodo di comporto:

non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza, ancorché non rientrante nei casi previsti dalla lettera a) dell'art. 5 della legge (gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza), o da puerperio”.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo ad un interpello, con la nota protocollo n. 6123 del 16 novembre 2006 ha ritenuto che il periodo di malattia connesso al puerperio non incida, indipendentemente dalla durata, sul computo del periodo di comporto. Tale conclusione deve ritenersi valida anche nel caso in cui la malattia, debitamente certificata, abbia una durata superiore al periodo convenzionalmente inteso quale puerperio.

La tutela prevista dall'articolo 20 del DPR n. 1026/1976 trova applicazione anche in caso di “aborto” inteso come interruzione della gravidanza entro il 180° giorno di gestazione.

Come da ultimo chiarito dal Ministero del Lavoro, in risposta all'interpello n. 32/2008, dall'esame della disciplina normativa vigente e dalle relative disposizioni applicative (in particolare le circolari INPS n. 139/2002 ed INAIL n. 48/1993 e n. 51/2001), risulta che l'interruzione di gravidanza nei casi previsti dagli artt. 4,5 e 6 della Legge n. 194/1978 è qualificata come “malattia determinata da gravidanza”.

Pertanto, trova applicazione la tutela di cui all'art. 20 del DPR n. 1026/1976 che prevede la non computabilità dei periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza nel periodo di comporto. 

Le conseguenze del superamento del periodo di comporto

Nell'ipotesi in cui lo stato di malattia si prolunghi oltre il termine finale di conservazione del posto

  • ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro;
  • in assenza di una manifestazione di volontà di recesso, il rapporto rimane sospeso senza decorrenza dell'anzianità di servizio per alcun istituto.
La certificazione di malattia

Affinché la malattia legittimi l'assenza e dia luogo all'erogazione di prestazioni economiche e assistenziali a favore del lavoratore, è necessario che quest'ultimo adempia agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai contratti collettivi nei confronti del datore di lavoro ed eventualmente dell'INPS (se si tratta di un lavoratore per il quale è prevista l'erogazione dell'indennità a carico dell'Istituto).

L'articolo 25 del Collegato Lavoro (Legge n. 183/2010) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione dell'attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, articolo introdotto ex novo dal D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. “Riforma Brunetta”).

In particolare, per quanto attiene alle modalità di rilascio della certificazione, l'articolo 55-septies del D.Lgs n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 16 bis, del DL n. 101/2013  prevede che

“1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.”

[...]

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

In tutti i casi di assenza per malattia i dipendenti di datori di lavoro privati, alla stregua dei dipendenti pubblici, sono tenuti a sottoporsi ad un accertamento sanitario da parte del medico curante che rilascia apposita certificazione (con inizio e durata presunta della malattia) che deve essere trasmessa per via telematica, all'INPS. L'Istituto è tenuto a inoltrare immediatamente tale certificazione, sempre con modalità telematiche, ai datori di lavoro.

Il certificato medico giustifica l'assenza del lavoratore per l'evento di malattia ma non è l'unico adempimento in capo al lavoratore, che è anche tenuto a comunicare tempestivamente al datore di lavoro lo stato di malattia. I termini e le modalità di tale comunicazione sono generalmente disciplinati dai contratti collettivi.

Le modalità e i termini di invio della certificazione

L'iter della certificazione di malattia prevede che:

  • i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere telematicamente all'INPS, per il tramite del Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell'Economia e Finanze, il certificato di malattia del lavoratore e la relativa attestazione. Dopo l'invio all'INPS il SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell'attestato che vanno entrambi consegnati in copia cartacea al lavoratore;
  • l'INPS
    • mette a disposizione del lavoratore (cittadino intestatario) il certificato mediante accesso al sito Internet dell'Istituto previa identificazione con PIN, ovvero inviandolo all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o all'indirizzo e-mail;·
    • rende disponibile al datore di lavoro pubblico e privato l'attestato di malattia del lavoratore, mediante invio all'indirizzo PEC e/o visualizzazione on-line accedendo al sito internet dell'INPS con il codice PIN.

Il certificato di malattia, da inviarsi all'Istituto, contiene sia diagnosi che prognosi mentre l'attestazione di malattia, da inviarsi al datore di lavoro, contiene la sola prognosi (data di inizio e data presunta di fine malattia).

Il nuovo regime di trasmissione telematica riguarda:

  • i medici:
    • dipendenti del SSN (servizio sanitario nazionale);
    • in regime di convenzione con il SSN (di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta);

    Il mancato utilizzo da parte dei medici del SSN o con esso convenzionati della procedura telematica comporta illecito disciplinare.

  • liberi professionisti. Ogni medico che emette una prognosi è tenuto all'invio telematico del certificato di malattia. Qualora tali professionisti redigano certificati in forma cartacea, per il lavoratore rimane in essere il previgente obbligo di consegna della certificazione di malattia all'INPS e al datore di lavoro entro 2 giorni dall'inizio della malattia;
  • strutture sanitarie pubbliche: ospedali e pronto soccorso.

Obblighi del medico curante

Il medico curante:

  • deve trasmettere autonomamente, per via telematica all'INPS, il certificato medico comprovante l'incapacità lavorativa del soggetto ammalato;
  • rilascia, al momento della visita, al lavoratore copia cartacea
    • del certificato di malattia telematico (documento contenente diagnosi e prognosi) e
    • dell'attestato di malattia (contenente unicamente la prognosi).

Il medico curante è tenuto ad inserire obbligatoriamente nel certificato di malattia i seguenti dati: 

  • codice fiscale del lavoratore;
  • residenza o domicilio abituale;
  • eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
  • codice di diagnosi, mediante l'utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;
  • data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
  • modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Il certificato medico contiene ulteriori informazioni, tra le quali:

  • la possibilità, per il medico, di indicare il ruolo in cui opera al momento del rilascio del certificato;
  • l'indicazione di evento traumatico e la possibilità di specificare ulteriormente la diagnosi, anche in osservanza di quanto previsto dall'art. 42 della Legge n. 183/2010 (responsabilità di terzi);
  • la segnalazione dell'esistenza di una patologia grave che può necessitare di terapie salvavita o di una malattia per la quale è riconosciuta la causa di servizio (malattia professionale) o, ancora, l'esistenza di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta;
  • la facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato l'attività lavorativa nella giornata di rilascio del certificato.

In caso di impossibilità per il medico

  • di stampare ovvero di inoltrare alla casella di posta elettronica del lavoratore la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore, il numero del certificato, attribuito dopo il controllo e l'accettazione dei dati trasmessi. A tal fine il medico potrà inviare al numero di cellulare indicato dal lavoratore un SMS contenete i dati essenziali dell'attestato di malattia (protocollo, data rilascio, durata della prognosi, nome cognome del lavoratore, nome e cognome del lavoratore). Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell'INPS;
  • inviare telematicamente la certificazione (indisponibilità dei servizi erogati dal SAC), lo stesso dovrà rilasciare al lavoratore il certificato in forma cartacea. In tal caso il lavoratore dovrà provvedere autonomamente all'invio del certificato di malattia all'INPS.

Struttura sanitaria

Dal 4 giugno 2013 è consentito l'invio telematico dei certificati medici anche da parte delle strutture ospedaliere.
Le strutture sanitarie che ancora non hanno adeguato i loro sistemi informativi continueranno a compilare certificati di ricovero e di dimissioni in modalità cartacea.

Comunicazione di inizio ricovero ospedaliero

Le aziende sanitarie e strutture ospedaliere sono ora abilitate a comunicare l'inizio di un ricovero ospedaliero del lavoratore, mediante il codice fiscale dello stesso. Il sistema provvederà ad inviare conferma dell'accettazione del certificato e ad assegnare il numero di protocollo, nonché a stampare la comunicazione di inizio ricovero da consegnare al lavoratore.

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