
L'articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede che:
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"Ogni cittadino dell'Unione ha diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso" . |
Secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Trattato, durante il soggiorno nello Stato membro ospitante, il cittadino dell'UE ha diritto allo stesso trattamento previsto per i cittadini nazionali, soprattutto per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, la retribuzione, le prestazioni volte a facilitare l'accesso al lavoro, l'iscrizione presso istituti scolastici ecc.
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Nei confronti dei cittadini UE non si applicano le disposizioni del Testo unico sull'immigrazione, ma trovano applicazione le norme contenute nel |
L'ingresso è consentito a tutti i cittadini comunitari e ai familiari in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio.
Il
L'articolo 5, comma 5 bis del decreto stabilisce che:
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La dichiarazione della presenza in Italia è facoltativa, tuttavia qualora non venga effettuata si presume che il soggiorno si sia protratto da oltre 3 mesi. |
Quindi, in assenza di dichiarazione e della prova della data di ingresso, il soggetto rischia la contestazione per non aver richiesto l'iscrizione anagrafica (obbligatoria nel caso di soggiorno ultra trimestrale) con la conseguenza di dover dimostrare la sussistenza dei requisiti imposti dalla legge (disponibilità di un lavoro, di risorse economiche o della condizione di studente), pena l'allontanamento con un provvedimento del Prefetto.