
Nel settore agricolo si applica la ripartizione dei lavoratori subordinati in: dirigenti, quadri, impiegati e operai. L'inquadramento dei lavoratori è demandato alla contrattazione collettiva.
Inoltre, la Legge di Bilancio 2023, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, ha previsto forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato.
contrattazione collettiva di primo livello
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole e i frantoi;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese le aziende di allevamento pesci e di altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico - venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti;
- le aziende di coltivazioni idroponiche.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SECONDO LIVELLO
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Impiegati | Quadri |
Ai fini dell'inquadramento contrattuale, gli impiegati agricoli si suddividono in 6 categorie. Le categorie dalla prima alla terza comprendono gli impiegati di concetto che svolgono le loro mansioni con un certo grado di autonomia e iniziativa, collaborando più o meno direttamente con il datore di lavoro, mentre le categorie dalla quarta alla sesta definiscono l'inquadramento e le funzioni degli impiegati d'ordine, ai quali non è data autonomia di comportamento. I contratti territoriali di secondo livello hanno ampia possibilità di individuare figure impiegatizie aggiuntive diverse diverse da quelle previste dal CCNL, da classificare comunque secondo le declaratorie in quest'ultimo stabilite. |
Sono definiti quadri i lavoratori che, operando alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di un dirigente, svolgono, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi generali dell'impresa con discrezionalità di iniziativa nella gestione e/o nel coordinamento dell'attività aziendale. A tali figure si applica la disciplina legislativa sull'orario di lavoro prevista per il personale direttivo. |
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
part-time
- sotto forma di contemporanea prestazione lavorativa in diverse aziende agricole o
- nella forma di prestazione lavorativa a orario ridotto o
- per periodi predeterminati presso una sola azienda.
- oggettive esigenze tecnico-produttive;
- esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell'attività produttiva.
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Le ore di lavoro svolte in attuazione delle clausole elastiche sono retribuite con una maggiorazione del 15%. |
Ai contratti territoriali è consentito disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà della trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore a 13 anni, con possibilità di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.
ORARIO DI LAVORO
permessi
- non prevede permessi per riduzione dell'orario di lavoro;
- stabilisce che l'impiegato che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso straordinario retribuito di 18 giorni;
- dispone che gli impiegati hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito per motivi straordinari o familiari. Tali permessi vanno usufruiti, anche in modo frazionato, entro l'anno di maturazione e non sono cumulabili con le ferie;
- prevede un permesso retribuito di 1 giorno per l'impiegato agricolo in caso di nascita di un figlio,
adozione internazionale o affidamento preadottivo di un minore.
RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE
- l'individuazione di figure impiegatizie diverse da quelle previste dall'art. 16;
- lo “stipendio contrattuale mensile” per ciascuna categoria di impiegati a tempo pieno presso una sola azienda;
- gli importi mensili, in cifra fissa, che il datore di lavoro dovrà trattenere all'impiegato per l'eventuale fornitura allo stesso dell'abitazione, luce, gas, telefono, legna ed altri generi in natura, nonché l'ammontare della ritenuta per vitto, da effettuare agli impiegati conviventi in azienda;
- la fissazione di una indennità, comprensiva del mezzo di trasporto, per gli impiegati che alloggiano fuori azienda nel caso che l'abitazione offerta non risponda alle esigenze igienico-sanitarie;
- la determinazione del compenso spettante all'impiegato nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli;
- l'individuazione dei particolari tipi di azienda e delle particolari figure impiegatizie alle quali si deve riconoscere il rimborso spese nel caso di uso di un mezzo di trasporto proprio per raggiungere l'azienda;
- la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale nei diversi giorni, nonché le modalità e i criteri della variabilità dell'orario di lavoro;
- la determinazione di una particolare indennità in sostituzione delle maggiorazioni previste per lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché termini, quote e modalità di attuazione della banca ore;
- l'eventuale forfetizzazione delle trasferte;
- la determinazione dell'indennità oraria per i rapporti di lavoro a tempo parziale relativamente a talune categorie impiegatizie;
- la corresponsione di una indennità forfetaria in caso di lavoro supplementare o di variazione dell'orario in attuazione delle clausole elastiche o flessibili;
- la trasformazione da tempo pieno a part-time per lavoratrici madri o lavoratori padri.
retribuzione
- minimo di stipendio base mensile definito su base nazionale;
- indennità di contingenza bloccata;
- elemento distinto della retribuzione (E.D.R.);
- scatti di anzianità maturati nel corso del rapporto di lavoro;
- minimo di stipendio integrativo (fissato dalla contrattazione territoriale).
ENPAIA
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L'ENPAIA non gestisce l'assicurazione contro le malattie. Ciò significa che, in caso di sospensione del rapporto per malattia la relativa indennità economica è a carico del datore di lavoro, nella misura stabilita dall'art. 35 del CCNL Agricoltura Impiegati. |