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Lavoratori agricoli
di Centro Studi Normativa del Lavoro
I lavoratori agricoli sono coloro che prestano la propria attività alle dipendenze dei datori di lavoro agricolo.
Nel settore agricolo si applica la ripartizione dei lavoratori subordinati in: dirigenti, quadri, impiegati e operai. L'inquadramento dei lavoratori è demandato alla contrattazione collettiva. 
Inoltre, la Legge di Bilancio 2023, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, ha previsto forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato. 
Impiegati agricoli
Nel contesto delle fonti contrattuali, per gli impiegati e i quadri il CCNL di riferimento è quello sottoscritto il 7 luglio 2021 dalle rispettive rappresentanze sindacali.

contrattazione collettiva di primo livello

Il suddetto CCNL decorre dal 1° gennaio 2020 ed è valido fino al 31 dicembre 2023 (e comunque fino al successivo rinnovo) e si applica anche ai quadri e agli impiegati delle imprese di manutenzione del verde.
Il CCNL 7 luglio 2021 si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:
  • le aziende ad ordinamento produttivo misto;
  • le aziende ortofrutticole;
  • le aziende oleicole e i frantoi;
  • le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese le aziende di allevamento pesci e di altri organismi acquatici (acquacoltura);
  • le aziende vitivinicole;
  • le aziende funghicole;
  • le aziende casearie;
  • le aziende tabacchicole;
  • le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
  • le aziende faunistico - venatorie;
  • le aziende agrituristiche;
  • le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti;
  • le aziende di coltivazioni idroponiche.
Il CCNL definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche, nonché il ruolo e le rilevanti competenze del secondo livello territoriale di contrattazione.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SECONDO LIVELLO

L'impianto normativo del CCNL prevede, oltre alle disposizioni di carattere nazionale, alcune importanti e ampie deleghe di rinvio alla contrattazione di secondo livello, normalmente definita in ambito regionale, interprovinciale o provinciale.
Non è quindi sufficiente, nella gestione di un rapporto di lavoro agricolo, avere come punto di riferimento normativo esclusivamente il Contratto Collettivo Nazionale, in quanto quest'ultimo deve essere necessariamente integrato dalle disposizioni contenute nei contratti territoriali competenti rispetto al luogo della prestazione di lavoro.
La contrattazione territoriale definisce norme diverse e non ripetitive di quelle stabilite a livello nazionale e la caratteristica particolare risiede nella competenza esclusiva in materia di retribuzioni che gli viene attribuita.

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Impiegati Quadri
Ai fini dell'inquadramento contrattuale, gli impiegati agricoli si suddividono in 6 categorie.
Le categorie dalla prima alla terza comprendono gli impiegati di concetto che svolgono le loro mansioni con un certo grado di autonomia e iniziativa, collaborando più o meno direttamente con il datore di lavoro, mentre le categorie dalla quarta alla sesta definiscono l'inquadramento e le funzioni degli impiegati d'ordine, ai quali non è data autonomia di comportamento.
I contratti territoriali di secondo livello hanno ampia possibilità di individuare figure impiegatizie aggiuntive diverse diverse da quelle previste dal CCNL, da classificare comunque secondo le declaratorie in quest'ultimo stabilite.
Sono definiti quadri i lavoratori che, operando alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di un dirigente, svolgono, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi generali dell'impresa con discrezionalità di iniziativa nella gestione e/o nel coordinamento dell'attività aziendale.
A tali figure si applica la disciplina legislativa sull'orario di lavoro prevista per il personale direttivo.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il ricorso al contratto a tempo determinato può attuarsi solo per i casi previsti dal D.Lgs n. 81/2015 e s.m.i..
A differenza di quanto stabilito per la categoria degli operai agricoli, all'impiegato agricolo si applicano tutte le previsioni di cui al predetto decreto, quali l'obbligo di indicare per iscritto il termine, i divieti, le causali giustificative, la disciplina della proroga, le sanzioni previste per il mancato rispetto degli intervalli prescritti in caso di successione di contratti, ecc..

part-time

Qualora il datore di lavoro intenda instaurare un rapporto di lavoro part time, l'impianto normativo generale di riferimento è quello del D.Lgs n. 81/2015 e s.m.i.
La prestazione di lavoro a tempo parziale degli impiegati agricoli (articolo 11, CCNL 7 luglio 2021) può avvenire:
  1. sotto forma di contemporanea prestazione lavorativa in diverse aziende agricole o
  2. nella forma di prestazione lavorativa a orario ridotto o
  3. per periodi predeterminati presso una sola azienda.
Al datore di lavoro è data la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola elastica) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché in presenza, anche disgiuntamente, delle seguenti condizioni:
  • oggettive esigenze tecnico-produttive;
  • esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell'attività produttiva.
Viene ammessa anche l'apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
La variazione della collocazione o della durata della prestazione non deve superare nell'anno la misura del 25% rispetto all'orario ridotto concordato.
La comunicazione della variazione da parte del datore al lavoratore va di regola effettuata con un preavviso di almeno 2 giorni.

attenzione

Le ore di lavoro svolte in attuazione delle clausole elastiche sono retribuite con una maggiorazione del 15%.

Ai contratti territoriali è consentito disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà della trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore a 13 anni, con possibilità di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.

ORARIO DI LAVORO

L'articolo 18 del CCNL 7 luglio 2021 stabilisce che la durata della prestazione lavorativa degli impiegati è fissata in 39 ore settimanali, con possibilità che l'orario possa essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi.
A livello territoriale l'orario di lavoro può essere distribuito, per una o più settimane, in misura superiore, con un limite massimo settimanale di 44 ore. La variabilità dell'orario ordinario settimanale è consentita nel limite di 85 ore annue.
Fermi restando tali limiti generali, i contratti provinciali possono prevedere – anche per periodi limitati dell'anno – una distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni o cinque giorni e mezzo.
Con riferimento agli impiegati addetti alle attività agrituristiche, viste le peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti territoriali possono definire particolari modalità applicative dell'orario ordinario di lavoro.
La normativa in materia di durata della prestazione lavorativa non si applica né ai dirigenti né ai quadri, che sono loro equiparati grazie alla disposizione dell'articolo 17 del CCNL.

permessi

L'art. 23 del CCNL 7 luglio 2021:
  • non prevede permessi per riduzione dell'orario di lavoro;
  • stabilisce che l'impiegato che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso straordinario retribuito di 18 giorni;
  • dispone che gli impiegati hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito per motivi straordinari o familiari. Tali permessi vanno usufruiti, anche in modo frazionato, entro l'anno di maturazione e non sono cumulabili con le ferie;
  • prevede un permesso retribuito di 1 giorno per l'impiegato agricolo in caso di nascita di un figlio, adozione internazionale o affidamento preadottivo di un minore.

RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE

L'articolo 65 del CCNL 7 luglio 2021 prevede che debbano essere i contratti territoriali a disciplinare:
  • l'individuazione di figure impiegatizie diverse da quelle previste dall'art. 16;
  • lo “stipendio contrattuale mensile” per ciascuna categoria di impiegati a tempo pieno presso una sola azienda;
  • gli importi mensili, in cifra fissa, che il datore di lavoro dovrà trattenere all'impiegato per l'eventuale fornitura allo stesso dell'abitazione, luce, gas, telefono, legna ed altri generi in natura, nonché l'ammontare della ritenuta per vitto, da effettuare agli impiegati conviventi in azienda;
  • la fissazione di una indennità, comprensiva del mezzo di trasporto, per gli impiegati che alloggiano fuori azienda nel caso che l'abitazione offerta non risponda alle esigenze igienico-sanitarie;
  • la determinazione del compenso spettante all'impiegato nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli;
  • l'individuazione dei particolari tipi di azienda e delle particolari figure impiegatizie alle quali si deve riconoscere il rimborso spese nel caso di uso di un mezzo di trasporto proprio per raggiungere l'azienda;
  • la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale nei diversi giorni, nonché le modalità e i criteri della variabilità dell'orario di lavoro;
  • la determinazione di una particolare indennità in sostituzione delle maggiorazioni previste per lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché termini, quote e modalità di attuazione della banca ore;
  • l'eventuale forfetizzazione delle trasferte;
  • la determinazione dell'indennità oraria per i rapporti di lavoro a tempo parziale relativamente a talune categorie impiegatizie;
  • la corresponsione di una indennità forfetaria in caso di lavoro supplementare o di variazione dell'orario in attuazione delle clausole elastiche o flessibili;
  • la trasformazione da tempo pieno a part-time per lavoratrici madri o lavoratori padri.
Dalla contrattazione di secondo livello derivano le informazioni fondamentali per gestire correttamente i rapporti di lavoro in un determinato territorio.

retribuzione

Ai sensi dell'art. 27 del CCNL 7 luglio 2021, la retribuzione mensile è così composta:
  • minimo di stipendio base mensile definito su base nazionale;
  • indennità di contingenza bloccata;
  • elemento distinto della retribuzione (E.D.R.);
  • scatti di anzianità maturati nel corso del rapporto di lavoro;
  • minimo di stipendio integrativo (fissato dalla contrattazione territoriale).
In aggiunta alla retribuzione, così come appena individuata, ai quadri spetta, dal 1° gennaio 2017, un'indennità mensile di funzione pari a 100 euro, da corrispondersi per 14 mensilità.
Anche nel settore agricolo, come del resto negli altri settori, il personale appartenente alla categoria impiegatizia è retribuito con retribuzione mensilizzata.
Per il computo delle altre indennità economiche contrattuali, la paga giornaliera e quella oraria si ottengono dividendo lo stipendio base mensile rispettivamente per 26 e per 169.

ENPAIA

Per gli impiegati, i quadri ed i dirigenti di aziende agricole, oltre all'assicurazione obbligatoria presso l'INPS, come per la generalità dei dipendenti, è prevista la contribuzione relativa a specifiche forme di tutela previdenziale, presso l'ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura).
L'ENPAIA è la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali alla quale devono obbligatoriamente essere assicurati contro gli infortuni i dirigenti e gli impiegati che prestano la loro opera nel settore agricolo.

attenzione

L'ENPAIA non gestisce l'assicurazione contro le malattie. Ciò significa che, in caso di sospensione del rapporto per malattia la relativa indennità economica è a carico del datore di lavoro, nella misura stabilita dall'art. 35 del CCNL Agricoltura Impiegati.

L'ENPAIA, inoltre, sostituisce il datore di lavoro agricolo nella gestione e nella successiva corresponsione del trattamento di fine rapporto al lavoratore.
Il datore di lavoro agricolo che abbia alle proprie dipendenze degli impiegati (e/o dirigenti) dovrà dunque aprire una posizione presso l'Ente per sé e per ogni singolo lavoratore e versare, mensilmente, oltre ai contributi per infortunio e malattia professionale, anche la quota annua di TFR (che assume la natura di contributo) e un contributo al Fondo di previdenza integrativo a capitalizzazione.
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