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Previdenziale Contribuzione
Imponibile contributivo
di Centro Studi Normativa del Lavoro
Armonizzazione delle basi imponibili

Il D.Lgs n. 314/1997 ha armonizzato le basi imponibili ai fini fiscali e contributivi. Ne consegue che il reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi è quello definito dall'art. 49, TUIR e la base imponibile è determinata secondo i criteri previsti ai fini fiscali (art. 51, co. 1, TUIR).

Principali differenze tra reddito imponibile fiscale e previdenziale

PRINCIPIO DEL LORDO

L'imponibile previdenziale, a differenza di quello fiscale, deve essere considerato al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta.

PRINCIPIO DI COMPETENZA 

Per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi occorre considerare tutte le somme e i valori a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento, anche sotto la forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, compresi tutti quelli che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro.
Ai fini contributivi, infatti, vige il principio di competenza. Costituiscono reddito imponibile, quindi, anche i redditi dovuti e maturati nel periodo di imposta e non solo quelli percepiti (ai fini fiscali vale invece il principio di cassa).

Eccezioni al principio di competenza

Fanno eccezione al principio di competenza nella determinazione dell'imponibile contributivo e sono, in ogni caso, assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione ed allo stesso mese imputati (D.Lgs n. 314/1997, art. 6, comma 9; INPS, delibera 26 marzo 1993, n.5):

  • le gratificazioni annuali e periodiche (comprendenti anche la 13a e 14a mensilità);
  • i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo;
  • i premi di produzione;
  • le variabili retributive (ad esempio, i compensi per lavoro straordinario, le indennità di diaria e le indennità per ferie non godute).

Altresì per i compensi riconducibili a forme di collaborazione coordinata e continuativa e per le prestazioni occasionali, i contributi previdenziali sono dovuti in applicazione al principio di cassa in conformità con le regole fiscali.

ULTERIORI DIFFERENZE

Dal reddito imponibile previdenziale si escludono alcuni elementi retributivi quali le indennità anticipate per conto dell'INPS (malattia, maternità, cassa integrazione) che invece rientrano nel reddito imponibile fiscale.
L'imponibile previdenziale e assistenziale, a differenza di quello fiscale, è arrotondato all'unità di euro, per eccesso o per difetto. Infatti, il computo dei contributi si effettua arrotondando l'imponibile contributivo all'unità di euro superiore se la frazione è pari o superiore ai 50 centesimi, oppure all'unità di euro inferiore se la frazione non raggiunge i 50 centesimi.
Si applicano, inoltre, minimali e massimali di contribuzione e, in alcuni casi specifici, le retribuzioni convenzionali.

Reddito di lavoro dipendente

Per la nozione di retribuzione da assoggettare a contributi si fa riferimento alla definizione di reddito di lavoro dipendente valida ai fini fiscali. Costituiscono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, incluso il lavoro a domicilio, quando è considerato lavoro dipendente.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
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