Per “maternità” si intende l'insieme di eventi legati alla nascita di un figlio, quali la gravidanza e il puerperio, che comportano l'impossibilità sopravvenuta alla prestazione lavorativa e, conseguentemente, la sospensione del rapporto di lavoro.
A tale proposito, l'articolo 2110 del codice civile dispone, in assenza di equivalenti forme di previdenza o assistenza, legali o contrattuali, l'obbligo per il datore di lavoro di conservare il posto di lavoro alla lavoratrice e corrispondere alla stessa la retribuzione o un'indennità.
La medesima norma demanda alle leggi speciali, alla contrattazione collettiva, agli usi e all'equità, la determinazione del periodo di sospensione del rapporto, della misura e della durata dell'erogazione del trattamento economico.
Al datore di lavoro è comunque riconosciuto il diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118 del codice civile, decorso il periodo stabilito dalla legge.
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Quindi, l'insorgere di una gravidanza nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato:
- legittima l'assenza del dipendente dal lavoro;
- comporta, da un lato, il divieto per il datore di lavoro di licenziare il lavoratore per tutta la durata dell'evento, nei limiti di un periodo di conservazione del posto, la cui durata è stabilita dalla legge, e, dall'altro, il diritto del lavoratore a percepire prestazioni economiche assistenziali a carico dell'INPS e generalmente anticipate dal datore di lavoro nonché, in sostituzione o ad integrazione di tali prestazioni, trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva;
- non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio.
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