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Svolgimento del rapporto Assenze e permessi tutelati - Maternità e paternità
Congedo di maternità
di Centro Studi Normativa del Lavoro

Per congedo di maternità si intende, secondo la terminologia utilizzata nel Testo unico, l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice per i seguenti periodi:

  • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • se il parto avviene dopo la data presunta, per il periodo tra tale data e la data effettiva del parto;
  • durante i tre mesi dopo il parto;
  • se il parto avviene prima della data presunta, durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto.

In caso di parto avvenuto prima della data presunta, le giornate non fruite prima della predetta data devono essere godute per intero in coda al periodo di congedo di tre mesi dopo il parto per una durata complessiva del congedo che può essere anche superiore a cinque mesi e un giorno.

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, se riferiti a mese, sono computabili secondo il calendario comune. Per quanto riguarda il criterio di computo del periodo di astensione obbligatoria ante partum, l'INPS, modificando il suo precedente orientamento, ha stabilito, con il Messaggio n. 18311/2007, che tale periodo va determinato senza includere la data presunta del parto che, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce “il dies a quo per computare a ritroso il periodo in questione”. Pertanto, nell'ipotesi in cui data presunta e data effettiva coincidano, il periodo complessivo ordinario di congedo di maternità sarà pari a cinque mesi ed un giorno.

Certificato di gravidanza

La lavoratrice, entro i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, è tenuta a consegnare al datore di lavoro e all'INPS, il certificato medico di gravidanza indicante la predetta data presunta del parto.

L'articolo 34, comma 1-bis del D.Lgs n. 179/2016 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede che “Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'Inps.”

L'INPS, con la Circolare n. 82/2017, ha fornito istruzioni operative ai medici del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. In particolare, i dati da inserire obbligatoriamente da parte del medico certificatore sono i seguenti:

  • le generalità della lavoratrice;
  • la settimana di gestazione alla data della visita;
  • la data presunta del parto.

Il medico certificatore deve rilasciare alla donna il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornire alla stessa anche una copia cartacea del certificato medico di gravidanza e della rispettiva attestazione, priva delle settimane di gestazione.

Con la trasmissione telematica del certificato di gravidanza la lavoratrice non è più tenuta alla presentazione dello stesso in formato cartaceo all'INPS e al datore di lavoro. 

Anticipazione dell'astensione dal lavoro

Il congedo di maternità può essere anticipato: fino ai 2 mesi precedenti la data presunta del parto, ovvero fino ai periodi di interdizione dal lavoro, disposti dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, previsti

  • dall'articolo 7, comma 6 del Testo unico (astensione per tutto il periodo di gravidanza, fino a 7 mesi di età del bambino perché la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni);
  • dall'articolo 12, comma 2 del Testo unico (la valutazione dei rischi ha rivelato un rischio per la salute e la sicurezza della lavoratrice, tuttavia il datore di lavoro, per motivi organizzativi o produttivi, non è in grado di modificare le condizioni ovvero l'orario di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto ad adibire la lavoratrice ad altre mansioni dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio il quale può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo dalla gestazione fino ai 7 mesi di età dal figlio);
per i seguenti motivi:
    1. nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
    2. quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
    3. quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

In particolare, l'interdizione anticipata dal lavoro dovuta a:

  • gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è disposta dall'Azienda sanitaria locale. Il relativo provvedimento deve essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice;
  • condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino o impossibilità di spostamento ad altra mansione secondo quanto previsto dagli articoli 7 (lavori vietati – Allegati A e B) e 12 (attività rischiosa per la salute e la sicurezza) del Testo unico, è disposta dall'Ispettorato territoriale del lavoro.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Testo unico, nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c) del medesimo articolo, l'ITL interviene d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. In tali ipotesi, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione obbligatoria per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso.

L'articolo 17, comma 1, del Testo unico prevede infine un'ulteriore ipotesi di anticipazione dell'astensione dal lavoro, a tre mesi dalla data presunta del parto, qualora la lavoratrice sia occupata in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, e, in attesa della sua emanazione, l'anticipazione è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

Astensione post partum

Ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs n. 151/2001, per congedo di maternità si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice per i seguenti periodi:

  • durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
  • se il parto avviene dopo la data presunta, per il periodo tra tale data e la data effettiva del parto;
  • durante i 3 mesi dopo il parto;
  • se il parto avviene prima della data presunta (parto prematuro), durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

In caso di parto avvenuto prima della data presunta del parto, le giornate non fruite prima della predetta data devono essere godute per intero in coda al periodo di congedo di tre mesi dopo il parto per una durata complessiva del congedo che può essere anche superiore a 5 mesi e un giorno.
L'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto, quando la lavoratrice sia adibita a sollevamento pesi, nonché lavori pericolosi, faticosi ed insalubri ovvero svolga un'attività che la espone ad un rischio per la sicurezza e la salute e non possa essere spostata ad altre mansioni. In caso di parto avvenuto prima della data presunta il periodo non goduto prima del parto si aggiunge al termine dei 7 mesi dopo il parto.

SOSPENSIONE DEL CONGEDO IN CASO DI RICOVERO

In caso di ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, a richiesta della madre lavoratrice, è possibile fruire del congedo di maternità post partum dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (data dimissioni).

La lavoratrice non può sospendere il congedo di maternità in presenza di un provvedimento di interdizione prorogata dal lavoro per incompatibilità con le mansioni.

Il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio, e subordinatamente alla produzione di certificazione medica che attesti la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.

La fruizione posticipata del congedo di maternità in caso di ricovero in una struttura sanitaria è estesa anche alle ipotesi di adozione e affidamento. La disposizione ha l'obiettivo di adeguare nonché armonizzare la legislazione alla pronuncia della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 116/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 151/2001, nella parte in cui non consentiva, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice potesse usufruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a partire dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.

L'INPS, con la Circolare n. 69/2016 ha precisato che, rispetto a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale, la facoltà di sospendere il congedo in caso di ricovero del bambino può essere esercitata a prescindere dalla motivazione del ricovero del neonato. In altre parole il ricovero non deve essere più direttamente collegato all'ipotesi di parto prematuro.

La lavoratrice può optare per la sospensione del congedo post partum, una sola volta per ogni figlio, rinviando la fruizione di tutto o di parte del congedo obbligatorio a partire dalla data delle dimissioni del bambino, oppure antecedente comunicata dalla lavoratrice. A riguardo, l'INPS ha chiarito che:

  • per data di sospensione del congedo si intende la data a partire dalla quale la lavoratrice riprende l'attività lavorativa. In coincidenza di tale data deve essere soddisfatta la condizione di ricovero del neonato, tuttavia la predetta data può anche non coincidere con l'inizio del ricovero. Il congedo di maternità già fruito è quindi conteggiato ed indennizzato fino al giorno prima la data di sospensione;
  • la data di dimissioni costituisce il limite temporale oltre il quale non è possibile rinviare la fruizione del congedo. Nel caso in cui la ripresa del congedo avvenga oltre tale data, il congedo residuo deve essere conteggiato dalla data di dimissioni con indennizzo dei soli giorni di effettiva astensione dal lavoro;
  • in caso di adozione ed affidamento l'esercizio della sospensione comporta che il congedo di maternità residuo possa essere fruito dalla data di dimissioni del bambino (o da data precedente le dimissioni comunicata dalla lavoratrice), anche oltre il termine di 5 mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia del bambino.

Fruizione di altri permessi

Durante il periodo di sospensione del congedo di maternità:

  1. non è possibile fruire per lo stesso neonato del congedo parentale che spetta dal termine del congedo di maternità;
  2. sono fruibili i riposi per allattamento, entro il limite di un anno di vita del bambino, nonché, i permessi e congedi spettanti per altro figlio (come ad esempio il congedo parentale per altro figlio).

Adempimenti della lavoratrice

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