
Fino al 31 dicembre 2020, i contratti di espansione potevano essere stipulati dalle imprese con più di 1.000 dipendenti nel semestre precedente.
Per l'anno 2021, il limite è stato ridotto a 500 dipendenti (
Entrambi i limiti dimensionali sono stati ridotti a 100 dipendenti a decorrere dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (art. 39,
Per gli anni 2022 e 2023, il limite minimo di unità lavorative non può essere inferiore a 50, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi
È necessario che i lavoratori interessati siano d'accordo e che prestino il loro consenso esplicito, in forma scritta. In caso di modifica delle regole per l'accesso alla pensione, le nuove regole non si applicheranno ai lavoratori esodati a seguito del contratto di espansione che potranno accedere al pensionamento con i requisiti previsti al momento della cessazione del rapporto di lavoro (
Per i datori di lavoro operanti in settori nei quali sono stati costituiti Fondi bilaterali di solidarietà, la prestazione di esodo può essere riconosciuta anche per il tramite dei Fondi, senza che sia necessario che i Fondi stessi debbano apportare modifiche ai propri statuti. |
Piano annuale di esodo
La Circolare n. 88 del 25 luglio 2022 sottolinea, riguardo agli adempimenti procedurali, che può essere indicato un solo piano di esodo annuale, per ciascuna della annualità 2022 e 2023.
Eccezione fatta nell'ipotesi di platee numerose di lavoratori, in cui è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo in riferimento alla medesima annualità.
Per ogni piano di esodo devono essere indicati:
- il numero massimo di lavoratori interessati,
- la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo.
Ai fini della garanzia della solvibilità, ogni piano di esodo deve essere accompagnato da fideiussione bancaria che deve coprire l'importo complessivamente dovuto, maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15% in funzione delle successive determinazioni adottate dall'Istituto.
In caso di versamento in unica soluzione, non è necessaria la presentazione della garanzia fideiussoria.