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Previdenziale Ammortizzatori sociali - Contratto di solidarietà e contratto di espansione
Contratto di espansione
di Centro Studi Normativa del Lavoro
Per agevolare i processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese il Legislatore ha approntato strumenti di aiuto consistenti nella possibilità di poter gestire parte del personale in esubero mediante uno scivolo verso la pensione e nella formazione e riqualificazione professionale degli altri addetti al fine di adeguarne le competenze professionali ai nuovi processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività. Lo strumento individuato è il “Contratto di espansione” che ha trovato la sua regolamentazione a opera dell'art. 26-quater del D.L. n. 34/2019 coordinato con la Legge di conversione n. 58/2019. Il provvedimento legislativo ha sostituito integralmente l'art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 abolendo i precedenti “Contratti di solidarietà espansiva”.
Chi può stipulare i contratti
I contratti di espansione possono essere stipulati dai datori di lavoro, anche non imprenditori, con più di 50 dipendenti (art. 1 comma 215, Legge n. 234/2021).
Fino al 31 dicembre 2020, i contratti di espansione potevano essere stipulati dalle imprese con più di 1.000 dipendenti nel semestre precedente.
Per l'anno 2021, il limite è stato ridotto a 500 dipendenti (art. 1, comma 349,  Legge n. 178/2020), ulteriormente ridotto a 250 dipendenti esclusivamente per le finalità di esodo dei lavoratori anziani prossimi al pensionamento (D.Lgs. n. 148/2015, art. 41 comma 5-bis). In questo caso, le 250 unità sono calcolate complessivamente nel caso di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva (comma 349 lett. a) e lett. b), Legge n. 178/2020).
Entrambi i limiti dimensionali sono stati ridotti a 100 dipendenti a decorrere dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (art. 39, D.L. n. 73/2021). Il calcolo dei limiti dimensionali deve essere fatto con riferimento alla media dei dipendenti nei sei mesi precedenti, utilizzando le consuete regole per il calcolo di più di 15 dipendenti ai fini della CIGS. Le 100 unità sono calcolate complessivamente nel caso di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva (art. 1, comma 349 lett. a) e lett. b), Legge n. 178/2020). In tal caso gli accordi contrattuali tra le aziende devono essere conclusi prima del contratto di espansione e il requisito deve risultare dal contratto di espansione stipulato in sede ministeriale, riportando il codice fiscale delle imprese interessate dall'aggregazione.
Per gli anni 2022 e 2023, il limite minimo di unità lavorative non può essere inferiore a 50, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi    
Uscita anticipata dei lavoratori anziani
Per agevolare l'ingresso di lavoratori giovani con percorso di studi e professionalità più adatte al nuovo assetto produttivo, il legislatore ha previsto forme di accompagnamento alla pensione per i lavoratori che raggiungono il requisito per la pensione di vecchiaia o anticipata entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, includendo anche la finestra di tre mesi introdotta dall'art. 15 del D.L. n. 4/2019 .
È necessario che i lavoratori interessati siano d'accordo e che prestino il loro consenso esplicito, in forma scritta. In caso di modifica delle regole per l'accesso alla pensione, le nuove regole non si applicheranno ai lavoratori esodati a seguito del contratto di espansione che potranno accedere al pensionamento con i requisiti previsti al momento della cessazione del rapporto di lavoro (art. 41 comma 5, D.Lgs. n. 148/2015). A seguito delle innovazioni apportate dall' art. 1 comma 349 della Legge di Bilancio 2021, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla NASpI. Inoltre, il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa accreditata in concomitanza con il periodo di fruizione della NASpI. Il datore di lavoro interessato presenta la domanda all'INPS, accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In assenza del versamento mensile di cui sopra, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. In alternativa, è possibile versare tutta la provvista in unica soluzione secondo le modalità descritte nel Messaggio n. 2952/2023.

attenzione

Per i datori di lavoro operanti in settori nei quali sono stati costituiti Fondi bilaterali di solidarietà, la prestazione di esodo può essere riconosciuta anche per il tramite dei Fondi, senza che sia necessario che i Fondi stessi debbano apportare modifiche ai propri statuti.    

Piano annuale di esodo

La Circolare n. 88 del 25 luglio 2022 sottolinea, riguardo agli adempimenti procedurali, che può essere indicato un solo piano di esodo annuale, per ciascuna della annualità 2022 e 2023.
Eccezione fatta nell'ipotesi di platee numerose di lavoratori, in cui è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo in riferimento alla medesima annualità.
Per ogni piano di esodo devono essere indicati:

  • il numero massimo di lavoratori interessati,
  • la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo.

Ai fini della garanzia della solvibilità, ogni piano di esodo deve essere accompagnato da fideiussione bancaria che deve coprire l'importo complessivamente dovuto, maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15% in funzione delle successive determinazioni adottate dall'Istituto.
In caso di versamento in unica soluzione, non è necessaria la presentazione della garanzia fideiussoria.

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