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Svolgimento del rapporto Assenze e permessi tutelati - Maternità e paternità
Congedo parentale
di Centro Studi Normativa del Lavoro

Oltre al congedo obbligatorio (di maternità o di paternità), ciascun genitore – esclusi gli addetti ai servizi domestici e i lavoratori a domicilio – ha diritto ad assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo denominato “congedo parentale” (ex astensione facoltativa), parzialmente retribuito.

Per “congedo parentale” si intende, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs n. 151/2001, l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore nei primi 12 anni di vita del bambino, anche se l'altro genitore non ne ha diritto.

attenzione

Il D.Lgs n. 105 del 30 giugno 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha rimodellato in maniera innovativa tale congedo parentale. Il decreto, infatti, ha dato attuazione a quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1158, che mira ad ottimizzare la conciliazione tra attività lavorativa e vita familiare per i genitori e/o per i prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne, promuovendo un'effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo che familiare, e favorendo il superamento degli stereotipi.     
L'INPS è intervenuto a fornire i primi chiarimenti con Circolare n. 122/2022. 

Fruizione del congedo

Nei primi 12 anni di vita di ogni bambino (cioè fino al giorno, compreso, del 12° compleanno) ciascun genitore naturale può fruire di un periodo di congedo parentale (continuativo o frazionato), con i seguenti limiti:

  • la madre lavoratrice può astenersi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo non superiore a 6 mesi;
  • il padre lavoratore può usufruire del congedo parentale, dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabili a 7 mesi nel caso in cui lo stesso eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi;
  • complessivamente i genitori non possono godere più di 10 mesi di congedo parentale; tale limite è elevato a 11 mesi solo nel caso in cui il padre decida di astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non inferiore a 3 mesi.

Si riepiloga in tabella il limite massimo di congedo parentale che può richiedere ciascun genitore lavoratore dipendente:

Congedo parentale fruito dalla madre Congedo parentale massimo che può richiedere il padre Ulteriori periodi disponibili di congedo parentale
1 mese 7 mesi 3 mesi (solo per la madre)
2 mesi 7 mesi 2 mesi (solo per la madre)
3 mesi 7 mesi 1 mese (solo per la madre)
4 mesi 7 mesi -
5 mesi 6 mesi -
6 mesi 5 mesi -
Congedo parentale fruito dal padre Congedo parentale massimo che può richiedere la madre Ulteriori periodi disponibili di congedo parentale
1 mese 6 mesi 4 mesi (solo per il padre)
2 mesi 6 mesi 3 mesi (solo per il padre)
3 mesi 6 mesi 2 mesi (solo per il padre)
4 mesi 6 mesi 1 mese (solo per il padre)
5 mesi 6 mesi -
6 mesi 5 mesi -
7 mesi 4 mesi -

Il godimento del diritto di astensione facoltativa può essere usufruito dai genitori anche contemporaneamente. Il padre, inoltre, può godere del periodo di astensione facoltativa durante i 3 mesi di astensione obbligatoria post partum della madre e durante i periodi nei quali la madre fruisce dei riposi orari giornalieri per l'allattamento.

Hanno diritto al congedo parentale le lavoratrici (ed i lavoratori) che, nel momento considerato, sono vincolate da un rapporto di lavoro pienamente produttivo dei propri effetti; ne consegue, quindi, che:

  • non possono beneficiare del congedo in esame le lavoratrici sospese a zero ore, disoccupate ovvero impossibilitate per altro motivo a prestare attività lavorativa;
  • il diritto al congedo parentale ed alla relativa indennità viene automaticamente meno con la cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.

Si evidenzia, inoltre, che condizione necessaria per poter beneficiare del congedo parentale è l'esistenza in vita del bambino, all'inizio e durante i periodi stessi di astensione.

GENITORE SOLO

Per “genitore solo” si intende il soggetto che si trova nella situazione creatasi in seguito a:

  • morte dell'altro genitore;
  • abbandono del figlio da parte di uno dei genitori;
  • affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, in seguito ad un provvedimento dell'autorità competente;
  • non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

A seguito della modifica intervenuta con il D.Lgs n. 105/2022, a partire dal 13 agosto 2022, nel caso di “genitore solo” il periodo massimo di congedo parentale spettante, che può essere goduto in modo frazionato o continuativo, ammonta a 11 mesi, fruibili entro i 12 anni di età del bambino. 

Nel caso in cui lo status di “genitore solo” si verifichi successivamente al totale o parziale godimento da parte dei due genitori del periodo di astensione facoltativa, il “genitore solo” potrà godere esclusivamente del periodo residuo. In altre parole, nel calcolo del limite massimo di 11 mesi devono essere computati tutti i periodi già fruiti da entrambi i genitori.

La condizione di “genitore solo” cessa con il riconoscimento del bambino da parte dell'altro genitore, circostanza che deve essere comunicata sia all'INPS che al datore di lavoro. In tal caso:

  • il riconoscimento del figlio interrompe la fruizione del maggior periodo di congedo parentale concesso al genitore inizialmente considerato “solo”;
  • il maggior periodo di congedo già fruito dal genitore inizialmente considerato “solo” determina la riduzione del periodo di congedo spettante all'altro genitore. 

attenzione

Preme evidenziare, infine, che la situazione di “ragazza madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la condizione di “genitore solo”; infatti, deve risultare anche il non riconoscimento dell'altro genitore. Analogamente, in caso di genitore separato deve risultare nella sentenza di separazione che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori.

Qualora il padre non abbia riconosciuto il figlio, la madre richiedente il maggior periodo di congedo parentale dovrà rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità, anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che il cognome del bambino è quello della madre. Analogamente, il padre dovrà rilasciare apposita dichiarazione in caso di non riconoscimento del figlio da parte della madre.

GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI

In caso di adozione o affidamento di un minore di qualunque età, i genitori possono richiedere di usufruire del congedo parentale alle stesse condizioni e con le medesime modalità previste per i genitori naturali, entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

In particolare, la durata massima del congedo è la stessa prevista per i genitori naturali, ovvero:

  • individuale per la madre: 6 mesi;
  • individuale per il padre: 7 mesi;
  • per il “genitore solo”: 11 mesi;
  • complessivo tra i genitori: 10/11 mesi.

PARTO GEMELLARE/PLURIGEMELLARE

In caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto ad usufruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsto dalla legge. Il numero dei mesi spettanti per ciascun figlio si moltiplica in relazione al numero dei bambini nati. Di conseguenza, per ciascun figlio:

  • la madre potrà usufruire di un periodo di congedo della durata massima di 6 mesi;
  • il padre potrà usufruire di un periodo di congedo della durata massima di 7 mesi;
  • nel limite complessivo di 10/11 mesi fra entrambi i genitori.

In presenza di due o più gemelli, il genitore che intende avvalersi di ulteriori periodi di congedo parentale deve presentare domande separate.

Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nell'ipotesi di adozioni ed affidamenti di minori (anche non fratelli), il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.

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