
Previdenziale Ammortizzatori sociali - Cassa integrazione guadagni straordinaria
Rapporto tra CIGS e altri istituti contrattuali e previdenziali
Indice documento
di Centro Studi Normativa del Lavoro
Durante un evento di cassa integrazione può capitare di dover gestire degli istituti contrattuali (quali, ad esempio, ferie, permessi, festività, TFR) nonché ulteriori eventi previdenziali (quali, ad esempio, la malattia, la maternità, il congedo parentale, l'allattamento, l'infortunio, ecc.) che vanno a sovrapporsi all'evento sospensivo. Occorre, pertanto, conoscere i principi che regolano il rapporto tra cassa integrazione e istituti contrattuali ovvero cassa integrazione e ulteriori eventi previdenziali.
Ferie
L'INPS (Circolare n. 139/2016 ) precisa che nelle ipotesi di
- sospensione totale dell'attività lavorativa (zero ore), l'esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate alla data di richiesta dell'integrazione salariale sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell'evento sospensivo coincidente con la ripresa dell'attività produttiva;
- integrazione salariale con riduzione di orario, l'azienda non può differire la concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all'attività svolta, anche in misura ridotta.
Festività
Con riferimento alle festività (INPS, Messaggio n. 13552/2009 ) è necessario distinguere tra:
- lavoratori mensilizzati;
- lavoratori con retribuzione oraria.
Per i lavoratori mensilizzati, le festività civili, nazionali e religiose non comportano, in ogni caso, riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, atteso che la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non subisce alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività.
In tale ipotesi, le ore attinenti alle festività sono da comprendere
- da un lato, nel numero delle ore lavorabili ricadenti in ogni singolo mese per il quale deve essere diviso l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale,
- dall'altro, nel numero delle ore integrabili.
Per i lavoratori con retribuzione oraria, invece, le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno non sono mai integrabili e devono, quindi, essere sempre retribuite dal datore di lavoro.
Sono da considerarsi non integrabili anche le ore relative alle festività
- 1° giorno dell'anno,
- lunedì dopo Pasqua,
- Assunzione (15 agosto),
- Ognissanti (1 novembre),
- Immacolata Concezione (8 dicembre),
- Natale (25 dicembre),
- Santo Stefano (26 dicembre) e
- Santo Patrono,
- infrasettimanali quando queste si collocano nell'ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo, per legge, assicurata la retribuzione a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori suddetti (
art. 3, Legge n. 90/1954 ).
Sono, invece, da considerare come ore integrabili quelle relative alle citate festività, quando queste si collocano oltre le prime due settimane di sospensione.
Le ore relative alla festività infrasettimanale che ricorre nell'ambito di una settimana già lavorata ad orario ridotto devono considerarsi sempre non integrabili in quanto a carico del datore di lavoro e, quindi, computate fra le ore lavorate nella settimana medesima.
Documenti correlati