
A tutti gli stranieri sono riconosciuti in maniera incondizionata i diritti umani di cui all'
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia ha diritto:
- all'iscrizione anagrafica,
- all'instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini stranieri residenti all'estero,
- al ricongiungimento familiare,
- all'iscrizione ai vari ordini e collegi professionali,
- alla partecipazione ai programmi di accoglienza,
- all'iscrizione all'università,
- al concorso per gli alloggi sociali,
- all'accesso alle misure di integrazione sociale,
- alla tutela contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali o religiose,
- all'assistenza sociale,
- all'accesso all'edilizia residenziale.
Per entrare in modo regolare in Italia il cittadino extraUE deve essere in possesso del passaporto o altro documento di viaggio e del visto di ingresso, da richiedere all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese di origine o di residenza stabile.
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L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno con motivazione identica a quella del visto. |
Visto | Rilasciato dall'ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero |
Permesso di soggiorno | Rilasciato in Italia dalle Questure competenti a seconda della Provincia nella quale si trova lo straniero |
Il mancato rispetto delle procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato nel visto, pongono il cittadino extraUE nella condizione di "irregolare" e ne comportano l'espulsione.
I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, salvi i casi in cui siano in possesso di un'autorizzazione speciale o quando sia terminato il divieto di ingresso.
Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.