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Previdenziale Ammortizzatori sociali - Fondi di solidarietà
Fondo di integrazione salariale
di Centro Studi Normativa del Lavoro
Ambito di applicazione

L'art. 29 del D.Lgs n. 148/2015, al nuovo comma 2-bis, stabilisce che, decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro che:

Ciò premesso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione del FIS, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati: 

  • le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale (le aziende di trasporto sono soggette anche a CIGS);
  • i partiti, i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

attenzione

In attesa dell'adeguamento dei fondi di solidarietà alle novità introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali (Legge di Bilancio per l'anno 2022) anche i datori di lavoro soggetti a tali fondi che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti, rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti, in via transitoria, al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo (FIS).

Dalla data di adeguamento di tali decreti istitutivi oppure dalla data in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i datori di lavoro rientrano nell'ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e non sono più soggetti alla disciplina del FIS (INPS, Circolare n. 18/2022).

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale gli operai e impiegati dipendenti da titolari iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti (INPS, Circolare n. 176/2016). 

Per quanto riguarda le imprese operanti nel settore dell'artigianato (INPS, Circolare n. 176/2016)

  • aventi le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla Legge n. 443/1985 non sono comprese nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, poiché sono obbligatoriamente iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'Artigianato (Decreto del Ministero del Lavoro 9 gennaio 2015 n. 86986).
  • sono altresì tenute al versamento al Fondo alternativo le Confederazioni di settore e le società di servizio alle imprese artigiane, nonché gli enti bilaterali, a prescindere dall'inquadramento previdenziale;
  • prive delle caratteristiche di cui alla Legge n. 443/1985, se operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri fondi di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore artigiano, devono essere iscritte al Fondo di integrazione salariale nel caso in cui occupino più di cinque dipendenti.
Lavoratori beneficiari
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti.

attenzione

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata ampliata la platea dei destinatari della CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà estendendo il trattamento a tutte le tipologie di apprendistato e ai lavoratori a domicilio.

 
I lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno trenta giorni (90 giorni fino al 31/12/2021) alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
In caso di appalto, per il lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.
A fini della determinazione dell'anzianità effettiva di lavoro, sono computati
  • i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli orientamenti giurisprudenziali (Corte di Cassazione, pronunce n. 16235/2002 e n. 453/2003), anche i periodi di maternità obbligatoria;
  • come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.
  • In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva è considerata in modo unitario e pertanto si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore.
  • In caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l'imprenditore alienante.
Il requisito dell'anzianità effettiva di lavoro è escluso, per gli eventi oggettivamente non evitabili, in tutti i settori produttivi (INPS, Circolare n. 176/2016).
Concetto di unità produttiva
Il requisito dell'anzianità lavorativa richiesto al lavoratore per poter beneficiare del trattamento deve essere soddisfatto in relazione all'Unità produttiva. 
Alla luce di ciò, l'INPS ha ritenuto necessario fornire alcuni elementi e indici che possano identificare, nell'assetto complessivo di un'impresa, la presenza di una unità produttiva. In particolare, l'Istituto (INPS, Circolare n. 197/2015 e n. 9/2017) ha chiarito che l'Unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. 
Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma 
  • lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente 
  • alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.
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