
L'
- occupano almeno un dipendente (più di cinque dipendenti fino al 31 dicembre 2021);
- appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) di cui all'
art. 10 del D.Lgs n. 148/2015 . -
non aderiscono ad un fondo di solidarietà bilaterale (
art. 26 del D.Lgs n. 148/2015 ) ovvero alternativo (art. 27 del D.Lgs n. 148/2015 ) ovvero territoriale (art. 40 del D.Lgs n. 148/2015 ).
Ciò premesso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione del FIS, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati:
- le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale (le aziende di trasporto sono soggette anche a CIGS);
- i partiti, i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.
|
In attesa dell'adeguamento dei fondi di solidarietà alle novità introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali (Legge di Bilancio per l'anno 2022) anche i datori di lavoro soggetti a tali fondi che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti, rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti, in via transitoria, al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo (FIS). |
Dalla data di adeguamento di tali decreti istitutivi oppure dalla data in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i datori di lavoro rientrano nell'ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e non sono più soggetti alla disciplina del FIS (
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale gli operai e impiegati dipendenti da titolari iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti (
Per quanto riguarda le imprese operanti nel settore dell'artigianato (
- aventi le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla
Legge n. 443/1985 non sono comprese nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, poiché sono obbligatoriamente iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'Artigianato (Decreto del Ministero del Lavoro 9 gennaio 2015 n. 86986). - sono altresì tenute al versamento al Fondo alternativo le Confederazioni di settore e le società di servizio alle imprese artigiane, nonché gli enti bilaterali, a prescindere dall'inquadramento previdenziale;
- prive delle caratteristiche di cui alla
Legge n. 443/1985 , se operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri fondi di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore artigiano, devono essere iscritte al Fondo di integrazione salariale nel caso in cui occupino più di cinque dipendenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata ampliata la platea dei destinatari della CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà estendendo il trattamento a tutte le tipologie di apprendistato e ai lavoratori a domicilio. |
- i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli orientamenti giurisprudenziali (Corte di Cassazione, pronunce n. 16235/2002 e n. 453/2003), anche i periodi di maternità obbligatoria;
- come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.
- In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva è considerata in modo unitario e pertanto si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore.
- In caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'
art. 2112 c.c. , ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l'imprenditore alienante.
- lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente
- alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.