
La Legge di Bilancio 2023 (
Ricorrendo le condizioni soggettive della lavoratrice sottoesposte, l'esonero spetta:
- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile (aumentati dalla Legge di Bilancio 2023 rispetto al limite precedente di 6.000 euro).
- per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
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Con il Comunicato stampa del 19 giugno 2023, la Commissione Europea ha autorizzato la fruizione della misura in esame anche per le assunzioni o trasformazioni avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel rispetto delle condizioni del Temporary Crisis and Transition Framework. |
L'incentivo può essere fruito da tutti i "datori di lavoro privati". L'INPS precisa che rientrano in tale accezione:
- i datori di lavoro "imprenditori"
ex art. 2082 c.c. , cioè coloro che svolgono professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Rientrano in tale classificazione anche gli enti pubblici economici, nonché gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale, i consorzi di bonifica e i consorzi industriali, gli enti morali ed ecclesiastici; - i datori di lavoro agricoli;
- i datori di lavoro "non imprenditori", quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di
volontariato , studi professionali, ecc..
L'incentivo non trova applicazione:
- per tutti gli enti della pubblica amministrazione, di cui all'
art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001 ; - per le imprese operanti nel settore finanziario;
- per i datori di lavoro domestico;
- per le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea.
Sono riconducibili alla nozione di donne svantaggiate le seguenti categorie:
- donne di età non inferiore a cinquant'anni, disoccupate da oltre 12 mesi;
-
donne di qualsiasi età,
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti, ovvero
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi:
- residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.
- che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere. I settori e le professioni di cui di cui all'articolo art. 2, p. 4, lettera f) del Regolamento UE n. 651/2014, caratterizzati da una significativa differenza di genere, sono annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
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I settori caratterizzati da una significativa differenza di genere sono stati individuati, per l'anno 2023, con il Decreto Interministeriale n. 327 del 16 novembre 2022. |
Ai fini del riconoscimento del beneficio in esame è richiesto:
- uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi), oppure
- il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di "priva di impiego regolarmente retribuito".
Il requisito deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
Pertanto, se si intende richiedere il beneficio:
- per un'assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;
- per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione;
settori e professioni caratterizzati da una significativa differenza di genere
I settori e le professioni caratterizzati da una significativa differenza di genere sono quelli con un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha identificato, con il Decreto Interministeriale n. 327 del 16 novembre 2022, i settori e le professioni per le quali è possibile beneficiare, per l'anno 2023, della riduzione contributiva.