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Previdenziale Contribuzione - Incentivi alle assunzioni
Occupazione giovani - under 36 (2023)
di Centro Studi Normativa del Lavoro

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) all'articolo 1, comma 297, estende alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, l'esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Riprendendo esplicitamente la norma contenuta nella Legge n. 178, l'esonero in trattazione è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell'anno 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il 36esimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. 
L'esonero in parola è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108  del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
A seguito del rilascio di tale autorizzazione è intervenuto l'Inps che, con la Circolare n. 57 del 22 giugno 2023, ha fornito le istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. 
L'incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, e spetta nel limite dei 6.000 euro annui.
Diversamente, l'incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero del versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro ma nel limite massimo di 8.000 euro annui.
Si sottolinea che entrambi i massimali vanno riproporzionati nel caso dei rapporti a tempo parziale.

Datori di lavoro beneficiari

L'incentivo, al rispetto dei requisiti, può essere fruito da tutti i “datori di lavoro privati”. Sono riconducibili a tale accezione:

  • datori di lavoro “imprenditori” ex art. 2082 c.c., cioè coloro che svolgono professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Rientrano in tale classificazione anche gli enti pubblici economici, nonché gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
  • datori di lavoro agricoli;
  • datori di lavoro “non imprenditori”, quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.

Hanno inoltre diritto al riconoscimento del beneficio:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio (ex artt. 31 e 114, D.Lgs n. 267/2000);
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.    

attenzione

L'incentivo non trova applicazione per:

  • gli enti della Pubblica Amministrazione;
  • le imprese operanti nel settore finanziario (Ateco rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, facenti parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007); 
  • le imprese del settore domestico
  • le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione Europea.


Sono inoltre esclusi dall'applicazione del beneficio in quanto appartenenti all'”ambito pubblico”:

  • le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
  • le istituzioni universitarie;
  • gli Istituti autonomi case popolari;
  • le CCIAA e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali ad esempio gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione, nonché gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l'ARAN;
  • le Agenzie di cui al D.Lgs n. 300/1999;
  • le ASL e le strutture sanitarie correlate;
  • le IPAB e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
  • la Banca D'Italia, la Consob e le altre Autorità indipendenti.
Soggetti che danno diritto alla fruizione del beneficio

I lavoratori, per consentire al datore di lavoro di beneficiare dell'incentivo, devono rispettare due requisiti:

  • non aver compiuto 36 anni all'atto dell'assunzione;
  • non essere mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa, indipendentemente dal datore di lavoro. 

attenzione

A tal fine, non sono computati i rapporti di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato, quindi interrotti durante l'apprendistato o al termine dello stesso.

Inoltre, risultano esclusi da quest'ultima casistica i lavoratori già assunti con un contratto a tempo indeterminato che prevede la fruizione dell'incentivo in esame, licenziati o dimessisi prima del termine della fruizione dell'incentivo stesso: in tal caso, un altro datore di lavoro potrà comunque assumere il lavoratore, indipendentemente dall'età del lavoratore all'atto della nuova assunzione, e godere della fruizione dell'incentivo per il periodo rimanente non fruito in relazione alla prima assunzione.

Condizioni per l'accesso al beneficio

Il diritto alla fruizione dell'esonero per l'assunzione di giovani under 36 è subordinato al rispetto:

  • dei principi generali indicati nell'articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, per espressa previsione di legge;
  • della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC;
  • dei requisiti specifici previsti per la fruizione di tale beneficio.
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