
La Legge di Bilancio 2023 (
Riprendendo esplicitamente la norma contenuta nella Legge n. 178, l'esonero in trattazione è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell'anno 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il 36esimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
L'esonero in parola è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
A seguito del rilascio di tale autorizzazione è intervenuto l'Inps che, con la Circolare n. 57 del 22 giugno 2023, ha fornito le istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
L'incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, e spetta nel limite dei 6.000 euro annui.
Diversamente, l'incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero del versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro ma nel limite massimo di 8.000 euro annui.
Si sottolinea che entrambi i massimali vanno riproporzionati nel caso dei rapporti a tempo parziale.
L'incentivo, al rispetto dei requisiti, può essere fruito da tutti i “datori di lavoro privati”. Sono riconducibili a tale accezione:
- i datori di lavoro “imprenditori”
ex art. 2082 c.c. , cioè coloro che svolgono professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Rientrano in tale classificazione anche gli enti pubblici economici, nonché gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale; - i datori di lavoro agricoli;
- i datori di lavoro “non imprenditori”, quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di
volontariato , studi professionali, ecc.
Hanno inoltre diritto al riconoscimento del beneficio:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio (ex
artt. 31 e114, D.Lgs n. 267/2000 ); - i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
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L'incentivo non trova applicazione per:
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Sono inoltre esclusi dall'applicazione del beneficio in quanto appartenenti all'”ambito pubblico”:
- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le CCIAA e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali ad esempio gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione, nonché gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'ARAN;
- le Agenzie di cui al
D.Lgs n. 300/1999 ; - le ASL e le strutture sanitarie correlate;
- le IPAB e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- la Banca D'Italia, la
Consob e le altre Autorità indipendenti.
I lavoratori, per consentire al datore di lavoro di beneficiare dell'incentivo, devono rispettare due requisiti:
- non aver compiuto 36 anni all'atto dell'assunzione;
- non essere mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa, indipendentemente dal datore di lavoro.
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A tal fine, non sono computati i rapporti di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato, quindi interrotti durante l'apprendistato o al termine dello stesso. |
Inoltre, risultano esclusi da quest'ultima casistica i lavoratori già assunti con un contratto a tempo indeterminato che prevede la fruizione dell'incentivo in esame, licenziati o dimessisi prima del termine della fruizione dell'incentivo stesso: in tal caso, un altro datore di lavoro potrà comunque assumere il lavoratore, indipendentemente dall'età del lavoratore all'atto della nuova assunzione, e godere della fruizione dell'incentivo per il periodo rimanente non fruito in relazione alla prima assunzione.
Il diritto alla fruizione dell'esonero per l'assunzione di giovani under 36 è subordinato al rispetto:
- dei principi generali indicati nell'
articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015 , per espressa previsione di legge; - della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC;
- dei requisiti specifici previsti per la fruizione di tale beneficio.