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Assicurativo Versamento dei premi - Premi speciali unitari
Disciplina
di Centro Studi Normativa del Lavoro

L'articolo 42 T.U. prevede che:

citazione

“per quelle lavorazioni rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente (ndr “ordinario”), sono approvati, con Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzata, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39”.

Le caratteristiche comuni dei premi speciali unitari sono:

  • la loro “specialità”, ovvero la circostanza che non vengono determinati secondo le modalità di calcolo “ordinarie”;
  • il loro ambito di applicazione e le Tabelle o Tariffe che prevedono le modalità di calcolo e l'ammontare sono proposte dall'INAIL tenuto conto del disposto dell'art. 39, comma 2, T.U. ed adottate dal Ministro per il Lavoro.
A tali Tariffe continua ad applicarsi (fino alla loro revisione) la riduzione prevista dall'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha disposto che, con effetto dal 1º gennaio 2014, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Con Decreto del Ministro del Lavoro è stata approvata la Determinazione presidenziale INAIL del 26 settembre 2019, n. 290 riguardante i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi per il triennio 2020-2022, gli Indici di Gravità Medi (IGM) sempre per il triennio 2020-2022, nonché la percentuale di riduzione per il 2020.
Col Decreto del 1° febbraio 2022 la riduzione per l'anno 2022 è stata fissata in misura pari al 15,27% (Circolare INAIL 16 maggio 2022 n. 20).
La riduzione continua ad applicarsi, altresì, ai contributi assicurativi della gestione Agricoltura di cui al titolo II del citato D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall'INPS.
L'ambito di applicazione del calcolo del premio nella forma del premio speciale è stata profondamente modificata dal Decreto del Ministro del lavoro 6 settembre 2022.
Il Decreto ha approvato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione INAIL e ha previsto il passaggio al calcolo con le modalità del premio ordinario per alcune categorie di lavoratori (Circolare INAIL 16 dicembre 2022 n. 45).
Il Decreto porta a quasi totale completamento il processo di revisione di tutte le tariffe dei premi INAIL, iniziato con l'adozione delle nuove tariffe dei premi ordinari avvenuta con DM 27 febbraio 2019 e seguita da altri provvedimenti.
La necessità di determinare ove possibile il premio in forma ordinaria si è resa necessaria, nel corso del tempo, con l'evoluzione del sistema assicurativo e tenuto conto della necessità per tutti i datori di lavoro di poter accedere al sistema bonus/malus legato alle oscillazioni del tasso di premio conseguenti all'andamento infortunistico aziendale ed agli interventi in materia di prevenzione e sicurezza.

attenzione

Per le categorie per le quali è stato stabilito il passaggio a premio ordinario le precedenti disposizioni trovano applicazione fino al 31 dicembre 2022.

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