
L'Assegno di inclusione, insieme al Supporto per la formazione e il lavoro, è una misura introdotta tramite il
L'approvazione di questo istituto è direttamente connessa al Reddito di
Al fine di agevolare la ricerca del lavoro e l'individuazione di attività di formazione, tirocinio e rafforzamento delle competenze, per i componenti attivabili al lavoro ha particolare rilevanza l'istituzione del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
In particolare, tale sistema è volto a:
- consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno;
- favorire percorsi autonomi di ricerca del lavoro;
- finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione.
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La Legge di Bilancio 2025 ha aumentato, con riferimento alla misura in esame, i principali valori economici da tenere in considerazione ai fini dell'accesso alla misura (si veda par. "Condizione economica"). |
La misura è finalizzata al sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, per contrastare la povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale e lavorativo, sostanzialmente in sostituzione dell'istituto del Reddito di
- di nuclei familiari con disabilità;
- minorenni;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Soggetto beneficiario è dunque il nucleo familiare, così come definito dall'
I coniugi permangono nel medesimo nucleo, anche a seguito di separazione o divorzio, nel caso siano autorizzati a risiedere nella stessa abitazione.
I componenti già facenti parte di un nucleo familiare continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.
Si precisa che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.
Ai sensi dell'art. 2 del Decreto, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, i nuclei familiari devono essere in possesso di determinati requisiti, in particolar modo:
- requisiti di
cittadinanza , di residenza e di soggiorno; - requisiti reddituali;
- requisiti in merito al godimento di beni durevoli.