
Instaurazione del rapporto Aspetti generali
Obblighi informativi sul rapporto di lavoro
di Centro Studi Normativa del Lavoro
In occasione della stipula di un contratto di assunzione, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore svariate informazioni riguardanti il contenuto dello stesso (
Il Decreto Trasparenza (D.Lgs n. 104/2022 ), in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152, ha comportato un aggravio degli obblighi informativi per il datore di lavoro.
Poi, il Decreto Lavoro (DL n. 48/2023 ) ha riscritto l'articolo 1 del D.Lgs n. 152/1997 , andando ad alleggerire la portata delle modifiche apportate dal D.Lgs n. 104/2022 .
Poi, il Decreto Lavoro (
La disciplina di cui al D.Lgs n. 152/1997
Dal 27 giugno 1997, il datore di lavoro deve obbligatoriamente informare il lavoratore sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla data dell'assunzione (o, se in tal lasso di tempo il rapporto si estingue, al momento della cessazione dello stesso).
In particolare, ai sensi del D.Lgs n. 152/1997 , di recepimento della Direttiva Comunitaria 91/533/CEE, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le seguenti informazioni:
- l'identità delle parti;
- il luogo di lavoro (in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi), nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- la durata del periodo di prova, se previsto;
- l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
- la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle stesse;
- l'orario di lavoro;
- i termini del preavviso in caso di recesso.
L'adempimento può essere assolto nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto, ovvero con la copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro inviata al Servizio di collocamento (UNILAV).
Tuttavia, le informazioni relative al periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all'orario di lavoro e al termine di preavviso possono essere effettuate mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.
Le modifiche di cui al D.Lgs n. 104/2022
Il D.Lgs n. 104/2022 , cd. Decreto Trasparenza, ha ridisciplinato l'accesso dei lavoratori alle informazioni sui loro rapporti di lavoro e le relative condizioni rendendole più chiare, trasparenti e complete, ampliando gli obblighi di informazione preesistenti circa gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.
La riforma, in vigore dal 13 agosto 2022, si applica ai rapporti di lavoro instaurati a partire da tale data, ma anche, in caso di richiesta scritta del lavoratore, a quelli già instaurati alla data del 1º agosto 2022 (ovvero gli assunti tra 2 ed il 12 di agosto 2022).
Campo di applicazione
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