
Secondo quanto disposto dall'
- l'atleta,
- l'allenatore,
- l'istruttore,
- il direttore tecnico,
- il direttore sportivo,
- il preparatore atletico e
- il direttore di gara
che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di
- un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. RAS),
- delle Federazioni sportive nazionali,
- delle Discipline sportive associate,
- degli Enti di promozione sportiva,
- delle associazioni benemerite del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.A. o
- di altro soggetto tesserato,
compresi gli enti paralimpici.
È considerato lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che, sempre verso un corrispettivo, svolge la propria attività a favore dei soggetti sopra indicati.
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Il lavoratore sportivo deve essere un soggetto tesserato. |
È previsto che un elenco di ulteriori mansioni, necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive, possa essere approvato dall'Autorità di Governo delegata in materia di sport, tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicato al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP, per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.
Il decreto che contiene il primo elenco delle mansioni ulteriori è stato pubblicato in data 21 febbraio 2024 sul sito del Dipartimento dello Sport.
In aggiunta e ad integrazione di tale elenco, in data 25 luglio 2024 e in data 17 aprile 2025, sono stati pubblicati un secondo e un terzo elenco, contenente ulteriori mansioni che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, sono necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva.