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Settori particolari Sport - Disciplina previdenziale
Trattamento previdenziale
di Centro Studi Normativa del Lavoro

L'articolo 35 del D.Lgs n. 36/2021 disciplina il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.
L'INPS, con la Circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, ha illustrato la nuova disciplina del lavoro sportivo, analizzandolo per i settori del professionismo e del dilettantismo, con riguardo al regime contributivo dei lavoratori iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi nonché al regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata (lavoratori sportivi titolari di un contratto di co.co.co e lavoratori titolari di contratti di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale nel settore dilettantistico).

Lavoratori soggetti al Fondo pensione lavoratori sportivi

Ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del D.Lgs n. 36/2021 sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS che assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi:

  • i lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività;

    attenzione

    A decorrere dal1° luglio 2023, la disciplina previdenziale già prevista per il settore professionistico è estesa al settore dilettantistico in relazione ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato.

Lavoro sportivo     Settore professionistico     Settore dilettantistico    
Lavoro subordinato     Fondo Pensione lavoratori Sportivi   Fondo Pensione lavoratori Sportivi  
Lavoro autonomo o collaborazioni coordinate e continuative     Fondo Pensione lavoratori Sportivi Gestione separata    
Istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive iscritti al FPLS (Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo)

Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del D.Lgs n. 36/2021, le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del DM 15 marzo 2005, a partire dal 1° luglio 2023, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2021 (lavoro sportivo).
Pertanto, dal 1° luglio 2023, le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive,     

  • nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato ovvero di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell'ambito del settore professionistico, sono assicurati al Fondo Lavoratori Sportivi,
  • nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato al di fuori dei settori professionistici sono iscritti alla Gestione Separata.    

Le predette figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento, entro il 30 giugno 2024.    
Nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, i predetti lavoratori sono assicurati, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo la disciplina previdenziale prevista dal D.Lgs. n. 36/2021.

attenzione

I lavoratori che optano per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello spettacolo (FPLS) sono tenuti a darne comunicazione al datore di lavoro al fine di una corretta esposizione nell'ambito delle denunce mensili.

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