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Regime previdenziale marittimi
di Centro Studi Normativa del Lavoro

La Legge n. 413/1984, contenente il riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi, ha inserito la gente di mare nel regime delle assicurazioni generali obbligatorie dei lavoratori dipendenti comuni, tenendo conto delle peculiarità del settore della pesca. 

Regime contributivo ex Legge n. 413/1984

personale soggetto al regime 

Sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie:
  • le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono l'equipaggio delle navi;
  • le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda e terza categoria;
  • i piloti del pilotaggio marittimo riuniti in corporazione e i pratici locali;
  • i civili imbarcati su navi militari in qualità di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri, esclusi quelli inquadrati nei ruoli organici del personale salariato dello Stato;
  • il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, iscritto nelle matricole della gente di mare di prima, seconda e terza categoria, con esclusione del personale inquadrato nei ruoli organici del personale salariato dello Stato;
  • il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) durante il periodo tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva e il compimento della ferma sessennale o triennale e durante le ferme annuali e le rafferme biennali;
  • le persone componenti l'equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, con esclusione delle persone imbarcate senza contratto di arruolamento e quindi per diporto;
  • gli allievi degli istituti nautici imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia;
  • il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi e allo stato maggiore navigante dipendente dalle società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati;
  • il personale navigante del settore delle navi traghetto dipendente dall'ente Ferrovie dello Stato;
  • l'armatore o proprietario armatore, appartenenti all'equipaggio della nave dai medesimi gestita.

Individuazione della nave

Si considerano navi le seguenti unità munite di carte di bordo o di documenti equiparati:
  1. navi maggiori, iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori";
  2. navi minori, iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti";
  3. navi da diporto, iscritte nei "Registri delle navi da diporto";
  4. imbarcazioni da diporto, iscritte nei "Registri delle imbarcazioni da diporto", di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate ovvero con apparato motore di potenza massima superiore a 35 cavalli vapore, anche se costituisce mezzo di propulsione ausiliario;
  5. galleggianti, iscritti nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque sia la stazza, purché abbiano mezzi di propulsione propri.

personale escluso dal regime

Dall'obbligo contributivo di cui alla Legge n. 413/1984 sono esclusi:
  • i dipendenti delle società di navigazione di preminente interesse nazionale o sovvenzionate minori con qualifica di dirigente;
  • i marittimi dipendenti di aziende esercenti linee di navigazione interna, iscritti al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;
  • i marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una PA, sono obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva o esonerativa dell'assicurazione generale obbligatoria;
  • i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, per i quali trova applicazione la Legge n. 250/1958;
  • i soggetti che, in virtù del rapporto di lavoro, svolgono contemporaneamente attività marittima con carattere accessorio rispetto all'attività principale, in quanto nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme previdenziali concernenti il rapporto di lavoro principale;
  • i soggetti che esplicano a bordo attività autonoma senza essere alle dipendenze dell'armatore o di terzi, in quanto per gli stessi si applicano le disposizioni previdenziali concernenti l'attività esplicata;
  • i marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore. 
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