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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1211
Cose deperibili o di dispendiosa custodia

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale (1) a venderle nei modi...

Note:
(1)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalla parola: «tribunale» dall'art. 150 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

A norma dell'art. 27, comma 2, lett. b), n. 1), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, la parola: «tribunale» è stata così sostituita dalle seguenti: «giudice di pace». Ai sensi dell'art. 32, comma 3, così come modificato dall'art. 6, comma 2, del D.L. 8 agosto 2025, n. 117, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

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