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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 709
Ostacoli alla navigazione

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, (1) interferiscono con le superfici di rispetto, come definite...

Note:
(1)

Le parole: «, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso,» sono state inserite dall'art. 5, comma 3, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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