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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 169 ter
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita

(1)

Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179 ter sono indicati anche gli elenchi dei...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 10 della L. 3 agosto 1998, n. 302 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 3 ter, lett. c), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 1, comma 5, lett. c), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta l'articolo precedente:

«169 ter . (Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto). Nella comunicazione prevista dall'articolo 179 ter sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri».

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