News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 103
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione ...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Si riporta il testo previgente:

«I provvedimenti del tribunale previsti dall'art. 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione e, fino a che questo non sia istituito, alla cancelleria del tribunale per l'iscrizione nel registro delle società».

(2)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?