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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 2
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Successione di leggi penali

(1)

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (25...

Note:
(1)

Si vedano gli artt. 10, 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile.

(2)

Questo comma è stato inserito dall'art. 14 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

L'art. 15 della medesima legge prevede inoltre che alle violazioni depenalizzate dalla stessa legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(3)

L'art. 30, quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, contenente norme sul funzionamento della Corte costituzionale, stabilisce che, qualora in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessino l'esecuzione e tutti gli effetti penali.

(4)

La Corte costituzionale con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di questo articolo.

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