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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 412 ter
Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

(1) (2) (3)

La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 39, comma 1, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 e poi così sostituito dall'art. 31, comma 6, della L. 4 novembre 2010, n. 183.

(2)

Le originarie parole: «nel primo comma dell'articolo 410 bis» sono state così sostituite dall'art. 19, n. 13, del D.L.vo 29 ottobre 1998, n. 387.

(2)

A norma dell'art. 31, comma 9, della L. 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(3)

Si veda l'art. 20 della L. 13 dicembre 2024, n. 203, di cui si riporta il testo:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei procedimenti di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i procedimenti previsti dal comma 1 continuano a svolgersi secondo le modalità vigenti.».

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