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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 519
Tempo del pignoramento

Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi (1), né fuori delle ore indicate nell'art. 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal...

Note:
(1)

A norma della L. 27 maggio 1949, n. 260, della L. 31 marzo 1954, n. 90, della L. 5 marzo 1977, n. 54, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della L. 20 novembre 2000, n. 336, sono giorni festivi: le domeniche, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8, il 25 e il 26 dicembre.

(2)

Le parole: «dal pretore» sono state sostituite dalle parole: «dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» dall'art. 94 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

A norma dell'art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «presidente del tribunale o un giudice da lui delegato» sono state così sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

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