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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 590 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime

(1)

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a...

Note:
(1)

Questo articolo, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L. 26 settembre 2023, n. 138.

(2)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L. 25 novembre 2024, n. 177.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. b), della L. 25 novembre 2024, n. 177.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 85 del citato D.L.vo n. 150/2022, per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.

Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 123 del 24 luglio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2 ter, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612 bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo D.L.vo n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

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