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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 727
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Abbandono di animali

(1)

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L. 20 luglio 2004, n. 189.

(2)

Le parole: «da 1.000 a 10.000 euro» sono state così sostituite dalle attuali: «da euro 5.000 a euro 10.000» dall'art. 5, comma 4, della L. 6 giugno 2025, n. 82.

(3)
(4)

L'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della salute 5 luglio 2005 dispone che l'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista da questo comma.

(5)
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