
In sede di conversione in legge del DL n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) è stata sostanzialmente confermata la disciplina introdotta dall'art. 40 in materia di fringe benefits. La disposizione menzionata innalza, per il 2023, a euro 3.000 annui la soglia di esenzione per i fringe benefits, incluse le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, erogati ai dipendenti con figli a carico. Resta ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a euro 258,23, per i fringe benefits (esclusivamente sotto forma di beni e servizi) riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.
Di assoluto rilievo risulta essere l'indicazione, contenuta nelle Schede di lettura di accompagnamento del disegno di legge di conversione del DL n. 48/2023, circa l'applicazione dell'esenzione di euro 3.000 anche ai fini della determinazione della base imponibile della contribuzione previdenziale. Tale indicazione trova conferma nell'innalzamento, previsto nella legge di conversione, degli oneri finanziari derivanti dal regime fiscale e previdenziale più favorevole in esame (332,2 milioni contro gli iniziali 142,2 milioni di euro originariamente stabiliti dal DL n. 48/2023).
In sede di conversione in legge del